Naspi Quota 100 e pensione anticipata: guida e chiarimenti, circolare Inps
Arrivano i chiarimenti Inps su Naspi Quota 100 e sul rapporto tra la disoccupazione e l’assegno di invalidità. Le informazioni da sapere.
Con la circolare n. 88 del 12 giugno 2019 l’Inps ha fornito chiarimenti sui rapporti tra i trattamenti pensionistici anticipati (Quota 100, Opzione Donna, Lavoratori precoci) e alcune prestazioni a sostegno del reddito, nonché fornendo indicazioni sui rapporti tra l’indennità di disoccupazione Naspi e l’assegno ordinario d’invalidità.
Naspi Quota 100: i chiarimenti Inps
Quota 100 è una nuova misura di pensione anticipata introdotta dal DL n. 4/2019, che consente a chi ha raggiunto i 62 anni di età e i 38 anni di contributi per andare in pensione. La misura è transitoria e scadrà il 31 dicembre 2021. In merito alla Naspi, c’è da richiamare l’articolo 11 del suddetto decreto legislativo, nel quale si evidenzia che il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata rientra tra le condizioni che portano alla decadenza della fruizione dell’indennità di disoccupazione. L’Inps ha pertanto considerato necessario collegare la disciplina legata alla Naspi con le nuove norme introdotte dal Decreto Legge. Le precisazioni sono quindi le seguenti.
- Le domande di Naspi presentate dai soggetti che pur avendo raggiunto i requisiti previsti da Quota 100 non si avvalgono dell’accesso a questa misura devono essere accolte.
- Per i soggetti percettori di Naspi che hanno maturato i requisiti di Quota 100 e vi hanno avuto accesso, la decadenza della Naspi opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.
Quota 100 e altre prestazioni a sostegno del reddito
Stando al DL n. 148/1993 (articolo 6), l’indennità di mobilità risulta incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In merito a ciò valgono le disposizioni sopraccitate.
Chi ha perfezionato i requisiti per accedere a Quota 100 ma non fa domanda per avere la pensione anticipata, potrà quindi a fruire delle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga. Chi invece ottiene l’accesso da Quota 100, decade dalle condizioni per continuare a ottenere tale trattamento. Infine l’Inps precisa che tali indicazioni si applicano anche relativamente “alle prestazioni integrative di durata dell’indennità di mobilità e della Naspi previste dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo (FTA), all’assegno emergenziale e alle altre prestazioni integrative di durata della disoccupazione.
Naspi e pensione anticipata
Stando alle modifiche introdotte dal DL n. 4/2019 al DL n. 201/2011 (art. 24, comma 10), i soggetti che maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata ottengono il diritto al trattamento dopo 3 mesi dalla maturazione degli stessi requisiti (finestra trimestrale). In merito a ciò l’Inps precisa che è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione Naspi fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
Naspi e Opzione Donna
Come stabilito dal medesimo decreto legge del 2019, le lavoratrici che hanno maturato 58 anni di età (59 se lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi, possono accedere alla pensione anticipata garantita da Opzione Donna. L’accesso avviene trascorsi:
- 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, in caso il trattamento sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, in caso il trattamento venga liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Sarà possibile percepire la Naspi fino alla prima decorrenza utile che segue la presentazione della domanda di trattamento pensionistico.
Naspi e lavoratori precoci
I lavoratori precoci che maturano i requisiti da l 1° gennaio 2019 ottengono il diritto a ricevere il trattamento pensionistico stabilito dalla Legge n. 232/2016 (art. 1, comma 199), dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. In merito a questa tipologia di lavoratori, l’Istituto di previdenza specifica quanto segue.
“Qualora i soggetti in questione, nelle more del completamento e della definizione dell’iter di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, risultino fruitori del trattamento di disoccupazione Naspi, la decadenza della suddetta prestazione opera dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato”.
Di contro, nell’eventualità in cui “tale decorrenza, indicata nella comunicazione di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, sia antecedente alla data di invio della comunicazione stessa e, alla medesima data, il beneficio pensionistico non sia stato ancora richiesto, la decadenza della suddetta prestazione opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata, dall’Istituto, la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio”. L’erogazione del trattamento pensionistico rende in ogni caso incompatibile la percezione della Naspi.
Naspi e assegno ordinario di invalidità
L’ultimo punto della circolare Inps riguarda il rapporto tra Naspi e assegno ordinario di invalidità. La sentenza n. 234/2011 della Corte Costituzionale ha delegittimato l’incompatibilità della Naspi con i trattamenti pensionistici a carico dell’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della medesima e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. L’incostituzionalità risiede nella parte in cui la regola non implica il diritto di scegliere tra i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità, in merito al periodo di disoccupazione indennizzato. Con riferimento alla circolar en. 138/2011 e al Dlgs n. 22/205 (articolo 11), l’Inps chiarisce quanto segue. “La titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, ancorché sospeso per opzione in favore della Naspi, non consente l’accesso alla pensione anticipata”. In questo caso la percezione della Naspi non può decadere, visto che il titolare dell’assegno ordinario di invalidità non ha perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia. Se invece questo dovesse accadere, il diritto alla Naspi decade di conseguenza.
Naspi Quota 100: la circolare Inps n. 88/2019 in pdf
Per consultare integralmente la circolare Inps n. 88/2019 in pdf vi invitiamo a scaricare il seguente file cliccando qui.
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