Ci sono delle modifiche importanti ai permessi retribuiti garantiti dalla Legge 104 così come dalla Legge n. 53/2000. Si tratta di quei 3 giorni di permesso all’anno che il lavoratore può prendere in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente. Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 14794 del 30 maggio 2019, che ha trattato il caso di un’azienda che si era rifiutata di pagare quei 3 giorni di permesso a una lavoratrice che si era assentata a causa di un intervento chirurgico a cui si era sottoposta sua madre.
Legge 104 e permessi retribuiti 53/2000
L’articolo 4 della Legge n. 53/2000 è dedicato ai congedi per eventi e cause particolari e recita quanto segue. “La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa”.
Inoltre, gli stessi dipendenti pubblici e privati possono anche chiedere un periodo di congedo – continuativo o frazionato e non superiore a 2 anni – per gravi e documentati motivi familiari.
Permessi retribuiti 53/2000 cumulabili con Legge 104
Le linee guida generali stabiliscono che tali giorni di permesso, la cui quantità può essere definita anche dal Ccnl di riferimento, devono essere usati entro 7 giorni dal decesso o dal manifestarsi della grave infermità del coniuge o parente. Inoltre va precisato che tali giorni di permesso sono solo 3 all’anno in qualunque caso: pertanto, qualora il lavoratore si trovi di fronte a due decessi (o due situazioni di grave infermità) durante un anno, avrà diritto solo una volta a sfruttare quei giorni di permesso retribuito. Giorni che peraltro sono cumulabili con quelli garantiti dalla Legge 104 per l’assistenza al familiare disabile.
La documentata grave infermità può essere provata in un secondo momento
Con la sopraccitata Ordinanza, la Corte di Cassazione ha legittimato la possibilità di fruire di questo tipo di permessi retribuiti anche presentando solo il certificato medico, anche senza che questo specifichi la “documentata grave infermità” che abbiamo visto esplicitata all’art. 4 della Legge n. 53/2000. Naturalmente la causa che ha portato il lavoratore ad assentarsi dal lavoro e a fruire dei giorni di permesso retribuiti dovrà essere presentata al datore di lavoro, ma questo può avvenire anche in un secondo momento, tramite presentazione di apposita documentazione medica.
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Permessi Legge 104 e 53/2000: cosa dice la Cassazione
Più nello specifico la Corte ha ritenuto “che la documentata grave infermità di cui all’art. 4 della Legge n. 53/2000 quale presupposto per riconoscere il diritto al permesso non deve necessariamente essere contenuta nei certificati medici presentati dal lavoratore nei termini stabiliti dal DM attuativo della legge, che definisce i criteri di fruizione dei congedi in termini ivi indicati, pena la decadenza del diritto, potendo la grave infermità essere provata successivamente attraverso idonea documentazione medica, anche prodotta in giudizio”. Inoltre “non vanno confuse le modalità amministrative per fruire dei permessi, che sono disciplinate dall’art. 3 del DM 278/2000 attuativo, in termini di presentazione della richiesta di permesso correlata all’effettiva assistenza al malato e dunque in tempi ravvicinati all’evento”.
Permessi retribuiti: le conclusioni
La lavoratrice oggetto del ricorso ha quindi prodotto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la relazione di ricovero che attesta di fatto la degenza della madre, la causale e la diagnosi della malattia. Tale documentazione, presentata comunque in un successivo momento, risulta sufficiente per verificare l’effettivo presupposto che dà diritto ai permessi, così come risulta sufficiente, alla loro fruizione, la presentazione del certificato medico senza che ivi sia indicata la “documentata grave infermità”.
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