Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla fattura elettronica, e in particolare sulla data di validità, sulle spese sanitarie miste e sull’imposta di bollo. Le indicazioni riguardano diversi punti interrogativi sulla e-fattura inviata tramite Sistema di Interscambio: da chi la deve emettere a cosa va fattura, dal quando al come va emessa alla presenza di spese sanitarie, senza dimenticare il destino dell’imposta di bollo in caso di fattura scartata.
Fattura elettronica per spese sanitarie miste: come funziona
Nel suo documento di sintesi l’Agenzia delle Entrate spiega che per l’anno 2019 gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite SdI per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, indipendentemente dall’invio dei relativi dati al STS (Sistema Tessera Sanitaria). Quanto appena scritto è valido anche per le fatture cosiddette “miste”, che includono in un solo documento sia le prestazioni sanitarie, sia le prestazioni accessorie. Inoltre, anche nell’eventualità in cui l’operatore fatturi in via separata le spese sanitarie dalle spese non sanitarie, queste ultime andranno fatturate elettronicamente solo in un caso, ovvero nell’eventualità in cui non comprendano alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni riguardanti lo stato di salute del paziente.
Fattura elettronica scartata: l’imposta di bollo che fine fa?
Per quanto riguarda il versamento trimestrale dell’imposta di bollo, sono valide solo le fatture transitate tramite SdI, correttamente elaborate. Ciò esclude quindi le fatture scartate. Nella circolare l’Agenzia ricorda inoltre il servizio che rende preventivamente noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite SdI, che riporta l’informazione nel portale Fatture e Corrispettivi e consente il pagamento tramite modello F24, ma anche per mezzo di addebito su conto corrente bancario o postale.
E-fattura: chiarimenti sulla data di emissione
Altro capitolo importante di questa lunga circolare sta nella data di emissione delle fatture elettroniche che dal 1° luglio 2019 possono essere emesse entro 10 giorni dal giorno di effettuazione dell’operazione e non più entro le 24 ore del giorno stesso. Per queste è da indicare la data di effettuazione dell’operazione, oppure la data in cui è corrisposto il corrispettivo (totale o parziale). La data di avvenuta trasmissione, invece, viene assegnata direttamente dal Sistema di Interscambio. Infine si precisa che nel registro delle vendite, al momento di annotare il documento, va riportata sempre la data indicata in fattura.
Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019: il testo integrale
Per leggere la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate nella sua versione integrale, vi rimandiamo a questa pagina.
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