A chi conviene un conto corrente cointestato? Quali sono i rischi, soprattutto in materia di successione? E come funziona il meccanismo dell’imposta di bollo, o di un eventuale controllo fiscale? Sono tutte domande che ci si dovrebbe porre quando si vuole aprire un conto corrente cointestato, anche e soprattutto per capire a cosa si va incontro e valutare vantaggi e svantaggi di questa tipologia di conto. Non è un caso che il conto corrente cointestato sia spesso oggetto di sentenze della giurisprudenza, che di fatto hanno contribuito con il tempo a colmare un vuoto legislativo, visto che la normativa in materia ha come riferimento solo il carattere generale (se non generico).
Conto corrente cointestato: i riferimenti normativi
Alla luce di quanto appena esposto, non ci resta che andare a leggere i riferimenti normativi in cui il conto corrente cointestato è protagonista. Tali riferimenti sono riconducibili agli articoli 1854 e 1298 del Codice Civile. L’articolo 1854 del c.c. recita quanto segue. “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazione anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”. Senza la possibilità di compiere operazioni separatamente, va precisato, per qualsiasi azione sul conto stesso servirebbe il consenso di tutti i correntisti.
L’articolo 1298 tratta invece dei rapporti interni e qui leggiamo: “Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuni di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”. Quest’ultima frase è emblematica anche nella disciplina dei rapporti in un conto corrente cointestato, dove il saldo è diviso in parti uguali tra i vari contitolari.
Le criticità di un conto cointestato
Un conto cointestato può tuttavia determinare problemi di varia natura e varie criticità, non ampiamente assolvibili dalla normativa vigente, e spesso oggetto di cause giurisprudenziali. A questo punto occorre definire correttamente le finalità di un conto cointestato: la cointestazione può infatti avvenire tramite delega (è il caso di una persona anziana che delega qualcun altro al suo posto per compiere delle operazioni che lui non può effettuare, magari per motivi di salute). In questo caso la successione non rientra nei piani del cointestatario con delega, il quale è invece autorizzato solo a compiere determinate operazioni, sempre rispettando i rapporti con il titolare e la banca. Un conto cointestato con finalità di successione, invece, può aprire diversi problemi, soprattutto in merito al saldo da lasciare in eredità, alle somme versate dall’ex contitolare defunto, a quelle prelevate dagli altri cointestatari, al diritto di rivalsa degli eredi del defunto.
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Conto corrente cointestato e conseguenze fiscali
In un approfondimento su DirittoBancario.it a cura di Massimo Antonini e Giovanni Cristofaro, si sintetizzano poi elementi fiscali da tenere in considerazione in un conto corrente cointestato.
Prima di tutto le imposte sui redditi, per le quali bisogna prendere come riferimento l’articolo 1298 del c.c. citato: i redditi prodotti dal conto corrente cointestato, pertanto, sono di proprietà di tutti i contitolari e ripartiti in parti uguali, salvo diversa disposizione.
In materia di controlli fiscali, può essere problematico il caso di uno dei contitolari che subisce un’indagine del fisco. A essere analizzato è anche il suo conto cointestato e di mezzo ci va quindi anche l’altro contitolare. Ma qui vale la comune giurisprudenza: spetterà a quest’ultimo, infatti, dimostrare la propria estraneità alle somme oggetto del contenzioso e delle indagini fiscali.
A livello di imposta di successione, questa riguarda solo ed esclusivamente la quota che si riferisce all’erede del contitolare defunto. Infine, per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi e dei beni posseduti, andrà segnalato il valore complessivo del conto cointestato, nonché specificata la propria percentuale di possesso: andrà quindi compilato il quadro RW della dichiarazione).
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