Doppia data fattura elettronica 2019 da luglio: come potrebbe cambiare
Arrivano novità sulla fattura elettronica direttamente dall’Agenzia delle Entrate: dal primo luglio 2019 dovrebbe scattare la “doppia” data
Arrivano novità sulla fattura elettronica direttamente dall’Agenzia delle Entrate: dal primo luglio 2019 dovrebbe scattare la “doppia” data; l’aggiornamento è avvenuto con la circolare 14/E dell’AdE.
Fattura elettronica: dal primo luglio scatta la doppia data
Dunque, dal prossimo primo di luglio dovrebbe scattare un’importante novità per quanto riguarda la trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. In sostanza, si avrà più tempo per effettuare la trasmissione stessa: attualmente le norme prescrivono come l’invio al “Sistema” debba essere fatto entro i 10 giorni successivi all’operazione. Invece, con l’approvazione del Decreto Crescita – il cui iter parlamentare terminerà a fine giugno – sarà prevista un termine più lungo che, quindi, passerà da 10 a 12 giorni.
Data dell’operazione, data di fatturazione
Il Decreto Crescita, quindi, dovrebbe allungare il termine entro cui inviare la fattura elettronica al Sistema di Interscambio dagli attuali 10 a 12 giorni. In parallelo a questa modifica il provvedimento dispone che nella fattura si debba indicare “la data in cui è effettuata la cessione di beni e la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.
Un esempio veloce
Un esempio pratico per capire come dovrebbe cambiare la fatturazione elettronica dal primo di luglio in poi. Ecco, si ponga il caso che un contribuente riceva il corrispettivo di una fattura elettronica il giorno 1° luglio: la fattura elettronica, innanzitutto, riporterà questa data. A quest’ultima, però, bisognerà aggiungere anche un’altra data, più “importante” dal punto di vista tecnico, cioè quella della trasmissione al Sistema di Interscambio. Ora, finché la fattura riporta solo la prima data, quella che si riferisce alla ricezione del corrispettivo non ha valore: assumerà rilevanza, insomma, solo quando riporterà la data di emissione e trasmissione al SdI (che spesso coincidono). Allora se l’operazione, per esempio, sarà effettuata l’1 luglio e l’emissione scatterà il 9 luglio, la trasmissione dovrà avvenire entro il 12 luglio, appunto, entro i 12 giorni successivi.
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