Dalla democrazia all’autoritarismo, democraticamente

In Ungheria è stata appena approvata, unilateralmente, una nuova Costituzione. Che mette a rischio la concezione democratica dello Stato

 

[ad]In un recente articolo abbiamo sottolineato le differenze, sia in senso strettamente giuridico che sostanziale, tra democrazia costituzionale (o temperata) e democrazia assoluta, laddove quest’ultima è da intendersi come una degenerazione della prima a fronte di un fraintendimento, o di una sottovalutazione, di ciò che rende uno Stato sostanzialmente democratico, e cioè i limiti e il controllo tra i vari poteri pubblici. Che questo fraintendimento sia un rischio concreto nei Paesi democratici dell’Occidente lo dimostra un caso recentissimo.

Nell’aprile del 2010 si sono tenute le elezioni politiche in Ungheria per il rinnovo del Parlamento. Ribaltando ina maniera violentissima l’esito delle consultazioni del 2006, l’alleanza di centrodestra formata dal Fidesz e dal KNDP è riuscita ad ottenere il 52,73% dei voti, tornando al governo dopo due legislature passate all’opposizione.

A causa dei meccanismi della legge elettorale ungherese, che comporta l’assegnazione di una quota di seggi tramite i risultati a livello nazionale ed una attraverso i risultati ottenuti nelle singole regioni, la maggioranza di centrodestra si è ritrovata a contare su 263 seggi a fronte dei 386 complessivi a disposizione in Parlamento, ovvero il 68,13% del totale. Una maggioranza in grado quindi di affrontare in piena autonomia non soltanto la legislazione ordinaria, ma anche quella costituzionale.

Ed il 18 aprile del 2011, a circa un anno dall’insediamento del Governo presieduto da Viktor Orbán, il Parlamento di Budapest ha approvato con la maggioranza qualificata dei due terzi una nuova, controversa, Costituzione (qui una traduzione, non ufficiale, in lingua inglese), che ha fatto suonare più di un campanello di allarme nell’intera Unione Europea.

Questa Costituzione, la cui firma è stata apposta dal Presidente della Repubblica Pál Schmitt in data 25 aprile e che diventerà effettiva a partire dal 1 gennaio 2012, è stata infatti definita da più fonti un esempio di intolleranza e retorica nazionalista se non, come afferma il leader dell’opposizione socialista Attila Mesterhazy, un tentativo di istituzionalizzare un regime dittatoriale.

La nuova Costituzione dell’Ungheria, prima degli articoli di legge espressamente detti, si apre con un preambolo in forma di “atto di fede”, dove vengono presentati i valori morali che hanno guidato i legislatori nella stesura della Carta.

Tra questi spiccano il Cristianesimo, l’identità etnica ungherese e la lingua magiara come elementi fondanti della nazione, e la famiglia e lo Stato come reti relazionali primarie della comunità nazionale. Vi è naturalmente molto altro – il rispetto per la dignità dell’uomo, il dovere morale di solidarietà per i membri più deboli della società, l’apertura alle relazioni internazionali ed in particolare alla UE – ma è evidente come tra gli scopi primari (se non addirittura il principale) di questo atto di fede vi sia una solida e monolitica definizione dell'”ungheresità”, ottenuta sia attraverso il richiamo a valori storici fondativi sia tramite la definizione di elementi sociali ed antropologici. Proprio questi ultimi sono visti con estrema preoccupazione dalla comunità internazionale, in quanto tendono ad identificare lo Stato politico con un lo Stato etnico: non è realmente Ungherese chi vive in Ungheria rispettandone le leggi, ma chi è di sangue ungherese, parla ungherese ed è di religione cristiana. La definizione dell’entità politica sulla base dell’etnia residente nella zona non può che richiamare alla mente i nazionalismi imperanti in Europa nella prima metà del XX secolo, se non addirittura i terribili conflitti etnico-tribali che hanno insanguinato ed ancora insanguinano il continente africano.

La Costituzione è organizzata in tre parti: “principi fondamentali”, “diritti e doveri” e “lo Stato”; scorrendone gli articoli le impressioni ricavate dalla lettura del preambolo non possono che enfatizzarsi.

L’articolo D della sezione “principi fondamentali” riprende ad esempio il tema dell’identità nazionale ungherese, specificando il dovere da parte dello Stato ungherese di preoccuparsi della vita dei suoi cittadini che vivono all’estero, contribuendo alla loro sopravvivenza e benessere, con particolari riferimenti alla preservazione della loro identità nazionale ungherese. Di fatto un articolo del genere è del tutto coerente per una Costituzione riferita ad uno Stato etnico inserito in un contesto di nazioni definite dal punto di vista geografico, ma costituisce un fattore di certa ingerenza nelle politiche nazionali degli Stati con minoranze etniche magiare, come ad esempio la Slovacchia o la Romania.

[ad]L’articolo K inserisce la famiglia, intesa come legittima unione tra uomo e donna, tra i princìpi fondamentali dello Stato, definendola addirittura “basilare per la sopravvivenza della nazione”. Di fatto attraverso questo articolo, situato nella parte più importante della Carta, l’intero mondo LGBT è fuori dalla tutela della legge ungherese, costituendo per di più la base giuridica per una eventuale messa fuorilegge dell’omosessualità nel medesimo stile dei più rigidi Paesi confessionali islamici.

L’articolo E costituisce infine lo scudo attraverso il quale l’Ungheria tenta di mettersi al riparo dagli enti internazionali come la UE o la NATO, potenzialmente in grado di interferire con la politica locale su temi economici, militari o relativi ai diritti civili: il recepimento dei trattati internazionali richiederà infatti la maggioranza qualificata dei due terzi del Parlamento. Con questo articolo l’Ungheria manifesta un fortissimo spirito di stampo nazionalista, rifiutando di fatto una comunicazione degna di questo nome con gli enti sovranazionali ed in particolare con l’Unione Europea.

La seconda parte della Costituzione, quella che tratta di diritti e doveri dei cittadini ungheresi, si apre subito con un articolo veramente emblematico: l’Ungheria riconosce i diritti dell’uomo, ma li subordina ai valori descritti nella prima parte della Costituzione. In tal modo, con un’acrobazia giuridica, si chiude ad esempio definitivamente la porta ad eventuali interventi internazionalo sul tema dei diritti civili.

Al tempo stesso, nell’articolo II, viene sbarrata per via costituzionale la porta all’aborto ed al trattamento di fine vita, esplicitando l’inviolabilità del diritto alla vita e specificando come il feto debba essere protetto dal momento del concepimento e non da quello della nascita.

[ad]Negli articoli V e VIII vengono poi poste le basi per il controllo dei media, attraverso l’istituzione di apposite commissioni – nominate del potere politico – destinate sostanzialmente alla valutazione della protezione della privacy e dell’operato generale dei media sulla base di una legislazione considerata tra le più restrittive dell’Unione Europea in tal senso.

Se la seconda parte della Costituzione, incentrata sui cittadini, può dare l’impressione di uno Stato etico, la terza parte, dedicata all’ordinamento dello Stato, mostra come in Ungheria vacilli la direttiva illuministra della seperazione dei poteri, a favore di un controllo stringente del potere politico su quello giudiziario, su quello economico e sul mondo dell’informazione.

È infatti già nell’articolo 1 l’indicazione dei poteri del Parlamento, tra cui figurano l’elezione diretta, tra gli altri, del Presidente della Corte Costituzionale, del Presidente della Curia – l’equivalente della Corte di Cassazione italiana – e del Procuratore Capo, sia pure con la maggioranza qualificata dei due terzi.

Nell’articolo 12 viene poi sviscerato il passaggio relativo alla Corte Costituzionale: non solo il Presidente, ma l’intera Corte, formata da 11 membri, è eletta dal potere politico per un mandato della durata di dodici anni, senza alcuna possibile interferenza da parte di quello giudiziario.

Nell’articolo 41 si esplicita poi il controllo politico sul sistema economico, attraverso le limitazioni imposte all’attività operativa del Presidente della Banca Nazionale d’Ungheria, le verifiche parlamentari a cui è sottoposto il suo operato e dell’insolita semplicità per la rimozione di chiunque si trovi tale ruolo.

Dalla lettura della Costituzione ungherese emerge quindi una concezione autoritaria dello Stato, simile per molti aspetti ai regimi nazionalisti della prima metà del XX secolo; uno Stato fondato su presupposti etnici ed etici, che fonda la propria identità sull’esclusione del diverso e come tale si dota di leggi anche pesantemente discriminatorie. Una pagina veramente buia per l’Europa, che deve ormai fare i conti con le formazioni di estrema destra pressoché in ogni nazione e che ora vede nell’Ungheria un assaggio della strada che l’intero continente potrebbe intraprendere in un futuro nemmeno troppo lontano se questa incarnazione della destra non verrà rapidamente ricondotta in posizione minoritaria dalle forze conservatrici più moderate.

 

(Blog dell’autore: Città Democratica)