La multa per violazione di una o più regole del Codice della Strada, come sappiamo, è sempre notificata all’indirizzo di residenza. Vediamo di seguito che cosa succede alla sanzione o multa emessa e notificata ad un indirizzo vecchio, cioè non più corrispondente a quello effettivo, dato che il destinatario della sanzione ha cambiato residenza.
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Notifica multa: qual è regola fondamentale?
Il Codice in oggetto parla chiaro: la notifica della multa è legittimamente svolta (e quindi si impone su destinatario quanto al suo contenuto), soltanto laddove sia effettuata all’indirizzo di residenza, domicilio o sede del soggetto, che emerge dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli, tenuto presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o dalla patente di guida del conducente. Insomma non ci sono dubbi quanto alla regola generale in tema di validità della notificazione della multa.
Cosa succede se la residenza cambia?
Nel tempo, il dato normativo è stato integrato utilmente dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale ha ribadito – affrontando casi concreti – che il guidatore multato, che sposta il proprio indirizzo di residenza, non ha nessuna responsabilità o dovere o onere di comunicazione alla motorizzazione oppure al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). In effetti a rafforzare questa tesi ci pensa il cosiddetto regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Esso dispone che la comunicazione al P.R.A. del cambio di residenza (a sua volta effettuata nei modi consentiti, da parte del proprietario all’anagrafe comunale), è svolta d’ufficio e su iniziativa esclusiva della pubblica amministrazione. Insomma, è la legge a stabilire che i Comuni debbano trasmettere alla Direzione generale della Motorizzazione, per via telematica o su supporto magnetico, le informazioni relative ai trasferimenti di residenza, comunicati dagli interessati agli uffici anagrafe comunali, sparsi sul territorio della penisola. Sarà poi compito della motorizzazione, far avere quelle informazioni agli uffici provinciali del P.R.A.
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Nessun onere per il soggetto multato, che abbia cambiato residenza, comporta nessuna responsabilità per lo stesso soggetto, laddove la PA si sia resa inadempiente, circa le comunicazioni suddette. Se insomma gli impiegati comunali non si sono mossi per tempo e non hanno, per disguidi organizzativi o altro, provveduto alla regolare comunicazione d’ufficio, ne conseguirà – in ogni caso – che la multa, notificata alla vecchia residenza del multato, sarà da ritenersi illegittima, invalida e nulla. In altre parole, per l’infrazione commessa, il guidatore non avrà alcun dovere di pagare una sanzione in denaro all’Erario.
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