Le ultime notizie su anticipo Tfr e Tfs per chi va in pensione con Quota 100 risalgono a qualche mese fa. Sembrava tutto fatto, come scritto anche nell’ultimo Decreto Fiscale, ma alla fine non se n’è più parlato. Tutto è caduto in una coltre di silenzio. Si attendono ancora buone notizie. Certo, le recenti criticità e le frizioni con l’Europa non fanno dormire al nostro Paese sonni tranquilli. Se n’è parlato tanto, comunque, a inizio anno nuovo, salvo poi sprofondare in un silenzio mediatico.
Anticipo Tfr e Tfs con Quota 100: non se ne parla più
Si parlava di poter percepire una parte del Tfr o Tfs, un anticipo per l’appunto, quantificato in determinate cifre e in tempi rapidi. Questo per evitare che si dilungassero le attese eterne per ricevere la liquidazione, ma da quando la Corte di Cassazione ha confermato che le tempistiche e le modalità di erogazione del Tfr/Tfs resteranno inalterate, è come se fosse caduto il buio sulla speranza di ricevere almeno una quota di liquidazione in anticipo, anche se, invero, le due cose viaggiano su due binari diversi.
Manca la convenzione con ABI
Insomma, se nel DL n. 4/2019 si parlava di un anticipo Tfs per i dipendenti statali fino a 45.000 euro, le cose non sono poi andate così nella realtà. Si attendeva la convenzione con l’ABI per stabilire i tassi di interesse agevolato fondamentali per la restituzione del “prestito” (perché di questo si sarebbe trattato). Ma alla fine alcuna convenzione è stata stipulata e non c’è stato quindi nessun decreto attuativo contenente indicazioni e istruzioni sulla novità. Semplicemente, non ci sarà nessun anticipo Tfr o Tfs per i dipendenti pubblici che usciranno con Quota 100 e le tempistiche di attesa, nonché le modalità di erogazione, resteranno anche le stesse, come confermato dalla recente sentenza della Cassazione.
Erogazione Tfr e Tfs: modalità e tempistiche
Nella speranza di ricevere aggiornamenti che smentiscano quanto sopra riportato, andiamo a riepilogare come funziona la liquidazione oggi, quali sono i tempi e i modi di corresponsione del Tfr e Tfs.
Cominciamo dagli importi, che possono essere erogati in 3 modi:
- Unica soluzione: importo pari o inferiore a 50.000 euro;
- 2 rate: importo lordo complessivo superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro, con prima rata di 50.000 €;
- 3 rate: importo lordo complessivo superiore a 100.000 euro. Prima e seconda rata saranno di 50.000 euro, mentre la parte residua sarà pagata dopo 24 mesi dalla prima erogazione.
Di seguito le tempistiche di pagamento, che variano in base alle cause di fine del servizio lavorativo.
- Entro 105 giorni: cessazione rapporto di lavoro per inabilità o decesso;
- Non prima di 12 mesi: fine rapporto di lavoro per pensionamento, determinato da raggiungimento requisiti per servizio o età;
- Non prima di 24 mesi: termine rapporto di lavoro per dimissioni volontarie.
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