Legge 68/99: invalidi civili e collocamento mirato. I requisiti e benefici
Perchè è importante la legge 68/99 e cos’è il collocamento mirato? quali sono requisiti e i benefici legati all’applicazione di questa legge?
Cerchiamo di capire cosa dice la legge in merito alla tutela degli invalidi civili con riferimento al loro inserimento o collocamento mirato nel mondo del lavoro. Esistono infatti regole speciali per portatori di handicap e soggetti svantaggiati di vario tipo, che hanno l’obiettivo di facilitare l’ottenimento di un’occupazione. Vediamo di seguito, più nel dettaglio, di che si tratta.
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Legge 68/99: la fonte normativa di riferimento e le finalità
Si sente spesso nominare la legge n. 68 del 1999: essa è infatti il principale atto normativo avente come finalità la tutela di persone che, a causa della loro disabilità, non hanno le stesse possibilità di entrare nel mondo del lavoro e di ottenere un’occupazione stabile, rispetto a tutti coloro che, fortunatamente, non soffrono di nessun grave e invalidante problema di salute. Insomma la finalità della legge n. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili“), è quella di promuovere l’inserimento, l’integrazione lavorativa e, conseguentemente, l’autosufficienza economica delle persone disabili o handicappate. Ciò con iniziative di vario tipo, quali servizi di sostegno e di collocamento mirato. Con quest’ultimo termine, intendiamo l’insieme dei mezzi tecnici e di supporto, idonei ad individuare le capacità lavorative dei disabili, in modo da consentire loro di avere mansioni compatibili con il loro status. In questo percorso di collocamento mirato, avranno particolare rilevanza processi formativi e di valutazione, finalizzati appunto ad evidenziare le attitudini e le capacità residue, comunque possedute dal disabile.
Chi sono i soggetti tutelati da questa legge? cosa si intende per assunzioni obbligatorie?
Ovviamente per rientrare nel campo di tutela della legge in questione, occorre avere specifici requisiti. Il provvedimento in oggetto, infatti, tutela i lavoratori rientranti nelle cosiddette categorie protette, vale a dire i disabili e le altre categorie. Per disabili intendiamo gli invalidi civili che abbiano un’invalidità, valutata in percentuale, di almeno il 46%; i non vedenti o non udenti; gli invalidi al lavoro con invalidità almeno pari al 34%; gli invalidi di guerra. La legge in oggetto però tutela anche soggetti che, pur non avendo una condizione assai svantaggiata come quelle sopra elencate, sono comunque penalizzati da situazioni personali. Nelle cosiddette “altre categorie” abbiamo, quindi, orfani e coniugi superstiti di coloro che siano morti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nell’ambito delle pubbliche amministrazioni; i profughi italiani rimpatriati e i soggetti equiparati, vale a dire coniugi e figli di grandi invalidi per motivi di guerra, lavoro o servizio.
Al fine di assicurare tutela del diritto al lavoro anche a questo vastissimo ambito di soggetti, la legge 68/99 prevede quelle che sono definite “assunzioni obbligatorie” per le categorie protette. Ciò significa che, per garantire loro l’ingresso nel mondo del lavoro e un’indipendenza di tipo economico, il legislatore ha riservato alle categorie protette una quota di assunzioni, variabile in base a quanti lavoratori sono effettivamente occupati in una certa azienda. Per esempio, abbiamo che, in un’azienda con più di 50 dipendenti occupati, la legge 68/99 in oggetto prevede che il datore assuma una quota di lavoratori disabili pari almeno al 7% dei lavoratori occupati. Invece, per i datori di lavoro che hanno dai 15 ai 35 dipendenti, l’obbligo di assunzione è di un solo lavoratore.
La legge 68/99, inoltre, impone al datore di lavoro di fare avere ai propri lavoratori, con periodicità annuale, un prospetto informativo avente la finalità di aggiornare sul numero complessivo del personale impiegato in azienda, e sul numero di persone rientranti nelle categorie protette già assunte e ancora da assumere in base alla quota di riserva.
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Come deve attivarsi l’appartenente alle categorie protette?
Non tutto però grava sul singolo datore di lavoro. Al fine di favorire l’utilizzo delle agevolazioni di cui sopra, il lavoratore rientrante nelle categorie protette deve rispettare l’obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento mirato, presso il centro per l’impiego di riferimento, nelle vicinanze della propria residenza. Ciò al fine di dar via a quell’iter di collocamento mirato, accennato in precedenza. Nel concreto, vi saranno quindi bandi riservati alle categorie protette, che però dovranno risultare iscritte ai servizi e alle liste di collocamento mirato della Provincia. Le imprese private, per rispettare le suddette quote di assunzioni, potranno far riferimento a queste liste. Per poter essere considerati dalla legge come appartenenti, a tutti gli effetti, ad una categoria protette, occorrerà essere almeno quindicenni o comunque non in età pensionabile, disoccupati e con un certificato che provi lo stato di disabilità o comunque la situazione di svantaggio.
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