Naspi scuola Inps: domanda da luglio 2019, quando farla online
Naspi scuola: Dal primo luglio 2019, con il termine degli incarichi, anche gli insegnanti precari potranno richiedere l’indennità di disoccupazione
Dal primo luglio 2019, contestualmente al termine degli incarichi di supplenza, anche gli insegnanti precari potranno richiedere l’indennità di disoccupazione tramite il sito dell’Inps.
Naspi scuola: come e quando richiederla
Anche i docenti per ottenere la Naspi devono fare domanda entro e non oltre 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro: indicativamente, quindi, entro e non oltre i primi di settembre. A quel punto, l’indennità decorrerà a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di fine del contratto se la domanda verrà presentata entro l’ottavo giorno, invece, decorrerà a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda se verrà inviata dopo l’ottavo giorno dal termine del rapporto di lavoro.
Requisiti
Tra i requisiti necessari per ricevere la Naspi, innanzitutto, quello di essersi trovati in stato di disoccupazione per motivi non dipendenti dalla propria volontà cioè involontariamente. È chiaro che gli insegnanti cui scade il contratto il 30 giugno possiedono tale requisito; d’altra parte, per richiedere l’indennità è necessario aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti alla perdita del lavoro. Inoltre, è fondamentale aver lavorato per almeno 30 giorni nell’anno precedente alla perdita del lavoro.
Importo
L’importo dell’assegno sarà pari al 75% della retribuzione media imponibile media percepita nei 4 anni precedenti alla perdita del lavoro se quest’ultima risulta inferiore a 1.221,44 euro. Se risulterà superiore alla suddetta soglia di 1.221,44 euro, al 75% della retribuzione media imponibile percepita nei 4 anni precedenti alla perdita del lavoro verrà sommato il 25% della differenza tra la retribuzione media imponibile e 1.221,44 euro. L’importo dell’assegno non potrà comunque superare i 1.328,76 euro al mese. La Naspi sarà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive che risultano nei 4 anni precedenti alla perdita del lavoro. Dal 91esimo giorno dall’erogazione, ogni mese, l’importo dell’assegno subisce una riduzione del 3%.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it