Ferie collaboratori co co co: quanti giorni spettano secondo la legge?
Come funziona la disciplina delle ferie collaboratori e co.co.co. secondo la legge? Sono previste assenze? Ecco cosa è utile sapere.
Vista l’altissima diffusione delle cosiddette collaborazioni, nel mondo del lavoro, occorre di seguito chiarire se la legge vigente consente effettivamente il diritto alle ferie collaboratori, nelle stesse forme di quello consentito ai lavoratori dipendenti in generale. Infatti collaboratori e co.co.co. non sono considerabili subordinati in senso stretto. Vediamo cosa dice la legge sul punto.
Qual è il contesto di riferimento?
Se parliamo di collaboratori o co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa), è in gioco il cosiddetto contratto di lavoro parasubordinato, di cui abbiamo già parlato diffusamente qui. Esso, fondamentalmente, non comprende lo stesso campo di diritti e doveri di un qualsiasi lavoro dipendente e può considerarsi un ibrido tra lavoro autonomo e lavoro dipendente. Circa i tipi di contratto oggi ammessi dalla legge, il Testo unico dei contratti di lavoro, ovvero il decreto legislativo n. 81 del 2015, ha di fatto abolito il vecchio contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro.), lasciando applicabili le co.co.co. Per esse infatti non è previsto un progetto. Dal punto di vista della questione ferie collaboratori, in linea generale, si può dire che i collaboratori non hanno diritto alle ferie collaboratori, ma possono comunque assentarsi.
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La ragione di tale diversa previsione è che la collaborazione, intrinsecamente, non prevede tempistiche di lavoro organizzate ed imposte dal datore di lavoro. Ne consegue che il collaboratore, essendo libero nell’organizzare la propria attività e non essendo vincolato ad orari e luoghi di lavoro, non può avvalersi della disciplina delle ferie, riservata ai dipendenti. In altre parole, ciò non significa che il collaboratore non possa assentarsi e trascorrere un periodo di vacanza: semplicemente, dovrà accordarsi con il committente, in modo da rispettare comunque le direttive generali tipiche del lavoro parasubordinato o a collaborazione. In conclusione, non c’è un numero di giorni di ferie (previsto dalle legge) cui far riferimento, ma piuttosto rileveranno, di volta in volta, gli accordi tra committente e lavoratore parasubordinato.
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