Pignoramento usufrutto 2019: come evitarlo, quali sono le mosse da compiere?
Come funziona il pignoramento usufrutto e cosa dice la legge in proposito. E’ possibile evitarlo? Ci sono rimedi consentiti dalla legge in questi casi?
Un debitore che non riesca a saldare i propri debiti, potrebbe considerare l’ipotesi della cessione della proprietà dell’immobile in cui vive, onde evitare il pignoramento immobiliare. Insomma ci si potrebbe domandare se è lecito servirsi dell’istituto della nuda proprietà ed usufrutto, per sfuggire alla procedura di esecuzione forzata. Vediamo allora che cosa dice la legge sul punto.
Pignoramento usufrutto: di che si tratta? quali sono i vantaggi?
Venendo subito al fulcro della questione, chiediamoci se la legge consente il pignoramento usufrutto. L’usufrutto può essere definito un diritto reale, ovvero un diritto su una cosa (ad esempio, un immobile, un appartamento). In quanto rientrante nei diritti reali (di cui anche di diritto di proprietà fa parte), l’usufrutto di un bene può essere pignorato. Ne consegue che il creditore può servirsi dell’iter di esecuzione forzata e mettere il vendita lo stesso diritto di usufrutto, attraverso una regolare asta giudiziaria.
C’è da tener conto però che la durata dell’usufrutto, anche dopo aggiudicazione per pignoramento, è, in ogni caso, quella segnata nel contratto di cessione dell’usufrutto stesso o, se non specificata, è uguale alla vita dell’usufruttuario. Pertanto, non è comunque mai possibile un usufrutto che prosegua dopo la morte dell’usufruttuario originario. Insomma un eventuale aggiudicazione di un appartamento con usufrutto, porrebbe l’aggiudicatario nella condizione di doversene andare dall’appartamento, nel momento in cui il debitore pignorato dovesse passare a miglior vita.
In base a quanto appena detto, e tenendo conto del vincolo di tempo cui comunque il pignoramento dell’usufrutto è sottoposto, potrebbe sembrare che il pignoramento usufrutto non abbia un’effettiva utilità. Ma non è così. Infatti il debitore, tramite questa procedura, è comunque costretto a lasciare l’appartamento: ciò potrebbe incentivare un qualche tipo di accordo economico con il creditore o con i creditori. C’è anche da dire che il diritto di usufrutto, messo all’asta, potrebbe essere comunque appetibile: l’aggiudicatario potrebbe infatti utilizzarlo per avere disponibilità di un appartamento, da dare poi in affitto con canoni di locazione.
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Si può evitare questo tipo di pignoramento?
Facendo subito chiarezza, occorre affermare che la legge non consente di evitare il pignoramento usufrutto (pur essendo esso stesso eventualità piuttosto rara, visti i limiti di tempo di cui sopra). Piuttosto, il debitore che voglia in qualche modo evitare che il proprio appartamento sia aggredito dal creditore, farà bene a riservarsi il cosiddetto diritto di abitazione, per legge non pignorabile.
Ciò in virtù dell’art. 1024 del Codice Civile (“Divieto di cessione“), il quale esplicitamente afferma che: “I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione“. In altre parole, la legge vieta la cessione o qualsiasi altro tipo di trasferimento del diritto di abitazione. Pertanto, quest’ultimo non può essere neanche pignorato dai creditori. I giudici hanno integrato il dato normativo dell’impignorabilità del diritto di abitazione, sulla base del fatto che, pur essendo in sostanza un diritto non diverso dall’usufrutto, se ne differenzia in quanto è fondato sulla necessità di assicurare e garantire, alla famiglia del titolare debitore, il diritto ad avere un tetto sotto cui abitare.
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