Potrebbe sembrare una distinzione puramente riservata ai cosiddetti “addetti ai lavori”, invece è bene sapere cosa sono e in che cosa si distinguono tra loro il diritto di opzione e la prelazione soci. Vediamolo in questo articolo.
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Diritto di opzione: di che si tratta e dove trova disciplina
Vero è che il diritto di opzione è disciplinato dall’art. 2441 del Codice Civile (Diritto di opzione). Però è altrettanto vero che l’opzione, come concetto in sè, è regolata da un altro articolo del Codice, il 1331. Esso afferma che: “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’articolo 1329. Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice“.
È necessario ricordare che l’opzione ha una struttura di tipo contrattuale e comporta, di solito, un compenso a favore di chi si assume il vincolo alla dichiarazione citata nell’articolo suddetto. Inoltre, permette al destinatario della proposta di valutare la convenienza e l’opportunità dell’affare e, conseguentemente, di scegliere se stipulare o meno il contratto. Per questa via, si ha la certezza che, nel periodo in cui avverranno tali valutazioni, la proposta rimanga ferma e non modificata.
In area commerciale, l’opzione trova disciplina specifica, attraverso l’art. 2441. In effetti ci sono differenze rispetto all’art. 1331, in quanto l’opzione qui regolata, non è originata da un contratto, ma dalla legge, la quale la impone alla società, laddove quest’ultima emetta nuove azioni e obbligazioni. Infatti, nell’articolo si trova scritto che: “Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute“. Pertanto la società deve ed è obbligata ad offrire ai soci quanto emesso e i soci hanno libertà di procedere con l’acquisto oppure no, in quanto hanno diritto ad essere preferiti a terzi in caso di aumento di capitale sociale a pagamento.
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Prelazione: cos’è e differenza
Cercando di chiarire, in sintesi, la differenza accennata all’inizio, opzione e prelazione fanno riferimento a due diritti distinti tra loro. Infatti, la prelazione consiste nel diritto riservato ad un soggetto di essere preferito ad altro o ad altri, a parità di condizioni, rispetto all’obiettivo della costituzione di un certo negozio giuridico. Se questo soggetto si dichiara disponibile alla stipulazione del contratto, si procederà alla conclusione del negozio oggetto di prelazione.
La differenza è data dal fatto che nell’opzione è sufficiente che la parte accetti la proposta oggetto dell’opzione e il contratto sarà immediatamente concluso, invece nella prelazione non si è anzitutto tenuti a sottoscrivere il contratto e l’accettazione è quindi seguita dalla stipula del differente contratto oggetto della prelazione.
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