Assegnazione provvisoria Ata 2019: date, scadenza domanda. Come farla
Firmato il relativo contratto nazionale per il prossimo triennio, il Miur ha comunicato le scadenze per presentare le domande di assegnazione provvisoria
Firmato il contratto collettivo nazionale sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie di personale docente, Ata ed educativo per il prossimo triennio, il Miur ha comunicato le scadenze relative alla presentazione delle domande.
Assegnazione provvisoria: le date come da nota Miur
Le domande di assegnazione provvisoria per quanto riguarda i docenti di ogni ordine e grado dovranno essere presentate dal 9 al 20 luglio 2019 tramite la procedura telematica appositamente predisposta su Istanze online. Sempre tra il 9 e il 20 luglio potranno fare richiesta i docenti di Religione Cattolica, dei Licei Musicali e assunti con DDG 85/2018 (concorso per abilitati), il personale Ata (ausiliario, tecnico e amministrativo) e quello educativo ma dovranno presentare la documentazione in formato cartaceo. Le operazioni relative alle utilizzazioni e all’assegnazione provvisoria non potranno concludersi oltre la data del 31 agosto.
Per quali motivi si può fare richiesta?
La domanda di assegnazione provvisoria può essere fatta solo per una delle seguenti motivazioni: ricongiungimento al coniuge o unito civilmente, ricongiungimento al convivente – parenti e affini compresi – se opportunamente comprovata da certificazione anagrafica, ricongiungimento ai figli (anche in caso di affidamento), ricongiungimento ai genitori, gravi esigenze di salute del lavoratore opportunamente comprovate da certificazione sanitaria.
I lavoratori che intendono effettuare domanda di assegnazione provvisoria, quindi, dovranno indicare una o più istituzioni scolastiche di possibile assegnazione nel comune o nel distretto sub-comunale di ricongiungimento. Nel caso in cui non vi sia la possibilità di indicare istituzioni scolastiche nel comune o nel distretto sub-comunale di riferimento si dovrà procedere all’indicazione di un’istituzione scolastica in una dei comuni viciniori oppure presso un’istituzione scolastica con sede di organico in un altro comune – anche non viciniore – ma che abbia comunque una sede o un plesso nel comune di ricongiungimento. Qualora manchi la preferenza, la domanda non verrà annullata ma l’ufficio predisposto alla sua valutazione prenderà in considerazione esclusivamente le preferenze analitiche in relazione alle scuole del comune di ricongiungimento e soltanto per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
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