Pensioni ultima ora: assegno di cittadinanza pagato in contanti, l’importo
Pensioni ultima ora, la pensione di cittadinanza pagata in contanti e non tramite card. Quali sono gli effetti pratici della misura e quando scatta.
Pensioni ultima ora: la circolare Inps n. 100 del 5 luglio 2019 ha per oggetto Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4. Modifiche alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza. In pratica, ecco alcune delle misure prima più attese e poi più discusse del Governo Conte.
Pensioni ultima ora, pagamento pensione di cittadinanza
Come vedremo sono diverse le novità comunicate dall’Inps. E tra queste c’è la modalità di pagamento della pensione di cittadinanza. Secondo quanto si legge la Pensione di cittadinanza può essere erogata anche mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.
Ciò significa che la somma potrà essere versata in contanti anziché tramite apposita card. Questo ha una conseguenza pratica non da poco. Al contrario di quanto avviene con i pagamenti versati su carta di credito, la somma ricevuta per la pensione di cittadinanza sarà soggetta a minori controlli.
“L’attuazione di tale disposizione – è scritto nella circolare n. 100 dell’Inps del 5 luglio 2019 -, tuttavia, non è immediata, essendo rimessa all’adozione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione”.
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Pensioni ultima ora, preclusione RdC per chi è sottoposto a misura cautelare
Di seguito vediamo quali sono le altre principali novità rispetto alla possibilità di accedere al Reddito di cittadinanza.
Prima di tutto c’è la preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché la neutralizzazione, ai fini della individuazione della scala di equivalenza (s.e.), di membri del nucleo che si trovino nelle predette condizioni di sottoposti a una misura cautelare ovvero condannati.
Le altre modifiche
Quali sono le altre modifiche? Nel caso di nuclei familiari con minorenni, il calcolo dell’ISEE avviene ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, c.d. ISEE minori. E ancora il requisito del patrimonio immobiliare va verificato su quello esistente non solo in Italia, ma anche all’estero e, in relazione al patrimonio mobiliare, va considerato l’incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo.
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