I termini di prescrizione dei buoni fruttiferi di Poste Italiane sono un argomento spesso di cronaca, in quanto è proprio da qui che spuntano episodi di ricorsi e controricorsi tra i risparmiatori e Poste Italiane. Tuttavia è necessario anche avere una corretta informativa sulla prescrizione delle varie tipologie di buoni postali, come ad esempio quelli della Serie AA2, che, rispetto a quanto si possa credere erroneamente, non vanno riscossi entro il giorno successivo dopo la scadenza. Al contrario: si ha un po’ più di tempo.
Buoni fruttiferi AA2 di Poste Italiane: il decreto ministeriale
All’articolo 8 del Decreto Ministeriale del 29 marzo 2001, si legge quanto segue.
“I buoni fruttiferi postali della serie AA2 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”. Ciò significa che alla scadenza del settimo anno seguente a quello di emissione, potrà essere richiesto il rimborso e ricevere quanto spetta. “Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all’avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto”.
In aggiunta a ciò, nel decreto si specifica che nel caso in cui “venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali della presente serie prima del termine, gli interessi sono corrisposti e calcolati secondo le modalità dei buoni fruttiferi postali della serie A2” (le cui condizioni si possono leggere negli articoli precedenti dello stesso decreto), “applicando i tassi di interesse previsti per la medesima diminuiti di 25 centesimi”. Infine, “non è corrisposto l’interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall’emissione”.
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Buoni fruttiferi AA2 di Poste Italiane: i termini di prescrizione
Quanto sopra scritto è significativo nel sottolineare la partenza dei termini di prescrizione, che risultano decennali, e il cui avvio può essere collocato solo ed esclusivamente al settimo anno a quello seguente dell’emissione, ovvero quel periodo a cui si fa riferimento nel decreto. Facciamo finta che il 18 giugno 2001 sia stato acquistato questo tipo di buono. 7 anni dopo si può riscuotere, e siamo al 18 giugno 2008 (perché in scadenza). Da qui partono i 10 anni di prescrizione: ciò significa che i buoni potranno essere liquidati solo entro il 31 dicembre 2018. E non entro il 17 giugno 2018, visto che nel decreto si fa riferimento all’anno, invece che al giorno (e quindi si presume che la scadenza sia al termine dell’anno solare di riferimento).
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