Nel 2019, cresce – anche se di poco – l’importo dell’assegno di incollocabilità che viene erogato dall’Inail.
Assegno di incollocabilità: a chi spetta?
L’assegno di incollocabilità spetta ai titolari di rendita Inail con meno di 65 anni che, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non hanno più la possibilità di svolgere un’attività lavorativa e non sono neanche destinatari del beneficio dell’assunzione obbligatoria come disposto dalla legge numero 68 del 1999. Tale prestazione è diversa anche se simile a quella erogata a favore degli invalidi di guerra e del servizio e, in particolare, è erogata a quei lavoratori che hanno un grado di inabilità pari o superiore al 34% come da tabelle di valutazione Inail degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006 o di un grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20% sempre seguito a infortunio su lavoro o malattia professionale denunciata a partire dal primo gennaio 2007.
Per fare domanda, il lavoratore deve – recandosi allo sportello della sede Inail di riferimento territoriale o tramite posta ordinaria o Pec – presentare un documento in cui si descrive l’invalidità lavorativa ed extralavorativa qualora presente (necessaria apposita certificazione) e la fotocopia del documento di identità. Per svolgere la procedura è possibile anche rivolgersi a un patronato.
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A quanto ammonta l’assegno?
Posto questo, la prestazione è pagata mensilmente – in parallelo alla rendita Inail – ed è sottoposta a una rivalutazione con cadenza annuale – ogni primo giorno di luglio – in base al tasso di inflazione registrato nell’anno precedente. Dunque, l’importo della prestazione il primo luglio 2019 è stato portato a quota 262,06 euro, dato l’aumento del tasso di inflazione dell’1,1% registrato lo scorso anno; prima dell’ultimo adeguamento, l’importo dell’assegno era fissato a 259,21 euro.
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