Tra le scadenze fiscali di questo mese spicca anche quella relativa al versamento del bollo sulla fattura elettronica 2019 riguardante il secondo trimestre, ovvero il periodo che intercorre tra il mese di aprile e quello di giugno. Andiamo quindi a vedere la data della scadenza relativa all’adempimento in base a quanto disposto dalla nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2019.
Fattura elettronica 2019: scadenza versamento bollo, ecco quando
Il termine ultimo per versare il bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre 2019 (aprile-maggio-giugno) cadrà lunedì 22 luglio. La scadenza originaria del 20 del mese seguente a quello di riferimento slitta così di 2 giorni, visto che a luglio il giorno 20 cade di sabato. Ci saranno pertanto 2 giorni in più per mettersi in regola con il bollo dovuto previsto per le fatture emesse nel secondo trimestre di quest’anno e trasmesse al Sistema di Interscambio. Come di consueto, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il modello F24 precompilato con tanto di importo dovuto relativo al bollo. Sarà inoltre possibile integrare il modello qualora ci siano degli errori o delle informazioni inesatte.
Scadenze fiscali luglio 2019: il calendario con le date
Imposta di bollo fatture digitali: cosa sapere
Come scritto sullo scadenziario fiscale dell’Agenzia delle Entrate, lunedì 22 luglio sarà il termine ultimo per pagare, in una unica soluzione, l’imposta di bollo riguardante le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno. Si precisa, come ormai è noto, che le e-fatture per cui è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento della stessa ai sensi del Dm 17 giugno 2014.
Fattura elettronica 2019: come pagare l’imposta di bollo
Il pagamento del bollo, calcolato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate, sarà disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi, dove sarà disponibile il citato modello F24, ma sarà possibile pagarlo anche tramite addebito su conto corrente bancario o postale.
Si precisa che l’importo del bollo dovuto sarà calcolato solo ed esclusivamente sulle fatture elettroniche accettate dal SdI e non su quelle scartate dallo stesso.
Come ricordato dalla recente risoluzione n. 42/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata lo scorso 9 aprile 2019, il codice tributo da utilizzare per pagare il bollo sulle fatture elettroniche è 2521. 2525 e 2526 sono invece i codici tributo rispettivamente per sanzioni e interessi sull’imposta.
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