Spese di rappresentanza 2019: enti locali e professionisti, la detraibilità Iva
Cosa sono le spese di rappresentanza 2019 e come definirle al meglio per poter fruire della detraibilità Iva e della deducibilità del costo? Le risposte
Può essere utile un riepilogo informativo sulle spese di rappresentanza, la loro specifica definizione, e su come funziona esattamente la detraibilità Iva e la deducibilità del costo. Privilegi, questi ultimi, che però non spettano a tutte le partite Iva. Perché infatti le spese di rappresentanza sono uno “strumento” che possono permettersi solo imprese, società e professionisti con partita Iva (ma non aderenti al regime forfettario). Ecco cosa sapere sulle spese di rappresentanza 2019.
Spese di rappresentanza 2019: cosa sono, la definizione
Le spese di rappresentanza sono tutte quelle spese sostenute al fine di aumentare la produttività o la fama della propria attività. Tra queste spuntano ad esempio le classiche cene di lavoro al ristorante, oppure l’organizzazione di fiere ed eventi con finalità promozionale relativamente ai prodotti/beni/servizi della propria azienda.
Abbiamo fatto solo un esempio, ma le spese di rappresentanza sono accomunate tutte sotto un unico scopo, a patto che siano però presenti due condizioni imprescindibili: la congruità e l’inerenza. Ovvero, andare in un ristorante di lusso con la propria dolce metà non è certamente congruo e non ha nulla a che vedere con la propria attività: per questo motivo, una spesa di questo tipo non è detraibile né deducibile.
Per una definizione di livello maggiore – e per individuare anche i livelli di congruità e inerenza – prendiamo in esame quanto scritto nel Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008.
Quali sono le spese di rappresentanza
Sono spese di rappresentanza inerenti quelle (sempre sostenute e documentate) per “erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”. Quindi, nell’elenco di questa tipologia di spese, possono rientrare:
- Le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi;
- Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività nazionali o religiose, oppure in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa, o ancora per fiere ed eventi in cui siano esposti i beni/servizi/prodotti dell’impresa.
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Detraibilità Iva e deducibilità del costo
Le spese di rappresentanza sono deducibili tramite il Modello Unico, e al tempo stesso possono essere portate anche in detrazione dall’Iva. Il riferimento normativo in merito è il DPR n. 633/72, che stabilisce come per le “spese di vitto e alloggio per ospitare clienti per mostre, fiere ed eventi simili e/o per le trasferte dei propri dipendenti e/o collaboratori” sia prevista la “detraibilità Iva totale”. Diverso il discorso per i beni di costo unitario maggiore di 50 euro, per i quali l’Iva risulta indetraibile. Resta in vigore invece la detraibilità al 100% per i beni di costo unitario inferiore a 50 euro.
Per quanto riguarda la deducibilità del costo, bisogna prendere in considerazione le modifiche attuate dal Dlgs n. 147/2015. Per l’importo dei ricavi e altri proventi derivanti dalla gestione, vi è uno specifico limite di deducibilità. Questi corrispondono all’1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro, dello 0,6% dei ricavi da oltre 10 milioni fino a 50 milioni di euro, e infine dello 0,4% dei ricavi per gli importi proventi superiori a 50 milioni.
Infine, per i professionisti il limite di deducibilità 2019 corrisponde all’1% dei ricavi conseguiti nell’anno di imposta di riferimento.
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