Diritto di accesso agli atti amministrativi: chi può esercitarlo e quando
Che cos’è il diritto di accesso agli atti amministrativi e da quale fonte è disciplinato. Chi può esercitarlo, quando è possibile e con quali tempistiche.
Di seguito vediamo uno dei pilastri che sorreggono il rapporto tra Stato e cittadino, vale a dire il cosiddetto diritto di accesso agli atti amministrativi. Esso merita considerazione per l’enorme mole di applicazioni pratiche che ha nelle relazioni quotidiane tra Pubblica Amministrazione e popolazione.
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Accesso agli atti: di che si tratta e da quale fonte è disciplinato?
Tale diritto, in pratica, non è altro che la possibilità, concessa dal legislatore, a tutti gli interessati di visionare e di estrarre copia di documenti amministrativi di vario tipo. Un diritto di questo genere, in verità, è riconducibile al principio generale dell’attività amministrativa, legato alla promozione della partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa dello Stato. Si tratta insomma di un principio di democrazia, per il quale lo Stato (attraverso la PA) assicura alla collettività imparzialità e trasparenza delle sue funzioni ed attività. D’altra parte, il diritto di accesso agli atti costituisce pratica applicazione dell‘art. 177 Costituzione, relativo alla garanzia dei livelli essenziali della prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
A questo punto, spendiamo qualche parola su significato di “documento amministrativo”. Con tali termini, intendiamo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualsiasi altro tipo del contenuto di atti, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. È importante sottolineare che il documento, per poter essere oggetto del diritto di accesso, non deve per forza essere opera della PA: è infatti sufficiente che i pubblici uffici materialmente lo detengano.
Circa la fonte di riferimento sul diritto di accesso agli atti, troviamo la disciplina nella notissima legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso, in pratica la normativa di orientamento per tutto l’apparato amministrativo e i pubblici uffici della penisola. Essa tratta del diritto di accesso dall’art. 22 all’art. 28.
Quali sono i soggetti che possono esercitare questo diritto?
Viste in sintesi le principali caratteristiche del diritto di accesso, vediamo ora quali sono i soggetti autorizzati all’accesso agli atti amministrativi. Secondo quanto affermato dalla legge vigente, il diritto di accesso agli atti può essere fatto valere da tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, legato ad una situazione giuridicamente tutelata e correlata allo specifico documento a cui è chiesto l’accesso. Pertanto vi deve essere un legame tra documento amministrativo che si vuole visionare o avere in copia, e lo specifico interesse del richiedente. In altre parole, il diritto di accesso non è consentito, laddove l’interesse sia di mero controllo o verifica dell’operato della PA. Anzi, il diritto di accesso deve essere strumentale, in modo da permettere al cittadino di avere quella conoscenza idonea a capire se il comportamento del pubblico ufficio sia in qualche modo lesivo o pregiudizievole, rispetto ad un interesse privato specifico. Non si tratta, sempre e comunque, di interessi dei soli singoli soggetti: può talvolta anche trattarsi di interessi pubblici o diffusi; ne consegue che anche il soggetto portatore di questo tipo di interessi può servirsi del diritto di accesso. Pensiamo, ad esempio, alle tante associazioni di categoria, radicate a livello locale.
Modalità e tempistica di esercizio del diritto
In conclusione, vediamo quali sono tempi e modi del diritto di accesso. Esso va esercitato attraverso richiesta debitamente motivata e indirizzata alla PA che ha emesso il documento o che lo detiene, al fine di visionarlo o di estrarre copia. La PA però ha libertà di scelta: può infatti respingere la richiesta (se si tratta di materiale escluso dal diritto di accesso), limitarla oppure, anche, differirla e spostarla avanti nel tempo, laddove ciò possa salvaguardare il buon esito dell’attività amministrativa. La legge, inoltre, sancisce che, una volta che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta di accesso, senza alcun pronunciamento della PA, essa è considerata comunque come respinta (è un ipotesi del cosiddetto silenzio-rifiuto). Da ciò si deduce che l’iter di accesso deve comunque iniziare e finire in un lasso di 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda all’ufficio competente o dalla ricezione della stessa. Appare il caso di ricordare che la domanda, per poter essere accolta, dovrà essere sorretta dagli interessi sopra evidenziati.
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