Qualche dato del Ministero sui livelli di ebbrezza
Qualche dato del Ministero sui livelli di ebbrezza
[ad]Qualcuno di voi, in procinto di scolarsi ettolitri di vino e spumante sotto le feste, avrà accolto con un certo stupore misto a terrore i nuovi limiti che il Governo avrebbe intenzione di imporre sullo stato di ebrezza alla guida dei nostri puzzolenti autoveicoli. Prima di appropinquarci nella lettura del testo ufficiale, così come appare sul sito di CittadinoLex, vorrei permettermi un paio di riflessioni libere
- approvai uno dei due unici decreti del Berlusconi II-III, quello sulla patente a punti (l’altro era sul divieto del fumo nei locali pubblici. Io sono un fumatore, ndr). Non approvai invece il lassismo sui controlli. Qual’è l’annoso problema di questa Repubblica di banane: si vieta, si legifera ma non si controlla, perchè vi è poca se non assente cultura del rispetto. Che senso ha abbassare il limite a X% se poi tanto non controlli a dovere? Allora non vuol dire nient’altro che vuoi lucrare con le multe e non ti poni il problema di fornire ai tuoi cittadini un modo per ovviare legalmente alla (giusta) legge.
- conseguentemente al punto 1 e strettamente legata alla pesante critica che io rivolsi a quella categoria di arraffoni che passa al secolo col nome di taxisti dopo il giro di vite del Ministro Bersani (stranamente ostracizzato dai monopolisti del PDL, che si definiscono liberali quando devono ottenere nuovi emolumenti da mamma Stato), mi rivolgo ai comuni: dovete riuscire ad inculcare, anche con la forza, nella mente dei vostri cittadini l’abitudine ad utilizzare i mezzi pubblici durante la notte. Servizi più efficienti, a maggior raggio d’azione, affinchè coloro i quali vogliono alzare il gomito non debbano spendere miliardi di euro in multe/taxi. I taxisti, se son furbi, cambieranno tariffe, altrimenti si possono fottere.
Ed ora, andiamo a leggere cosa dice il Governo
Le informazioni per calcolare la concentrazione della sostanza nel sangue. Alcol e guida, le tabelle ministeriali in vigore(Dm Lavoro 30.7.2008 – Gu 210 del 8.9.2008))Sono in vigore dal 23 settembre 2008 lle tabelle per il calcolo del tasso di concentrazione di alcol nel sangue o alcolemia. La legge prescrive che siano esposte all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali e che la somministrazione delle bevande alcoliche cessi dopo le ore 2 della notte. Le tabelle, previste dalla legge n. 160 del 2007, hanno un valore puramente indicativo per evitare il superamento del limite legale di alcolemia di 0,5 grammi per litro, così come rilevabile dagli alcol test. Il nuovo decreto attuativo chiarisce infatti che non esistono livelli di consumo alcolico sicuri alla guida e che, a parità di quantità di alcol consumate, vi sono molti fattori individuali che possono determinare variazioni significative del livello alcolemico, come ad esempio l’assunzione di farmaci anche di uso comune. I valori di alcolemia ricavabili dalle tabelle in base al consumo personale non hanno quindi una validità legale: sono solo dei riferimenti per prevenire i rischi legati all’assunzione di alcol per la sicurezza stradale. L’autovalutazione è tuttavia di ausilio perché consente una stima a partire da quantità predeterminate delle bevande alcoliche più comuni. Per il resto, i valori si ricavano grazie a un insieme limitato di fattori: sesso, età, peso corporeo e il fatto che si sia a stomaco pieno o a digiuno. Il valore individuato è riferito ad un’assunzione effettuata entro 60-100 minuti precedenti. Nell’allegato 3 sono riportate le raccomandazioni che i titolari e i gestori dei locali dovrebbero seguire per istruire il personale in vista di una sensibilizzazione degli utenti e per un’efficace realizzazione ed esposizione delle tabelle. (16 dicembre 2008)Decreta:
Art. 1.
1. In attuazione dell’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono approvati i contenuti di cui agli allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto. 2. I contenuti di cui agli allegati 1 e 2 sono integralmente riprodotti nelle tabelle di cui all’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160, a cura dei titolari e gestori dei locali nello stesso indicati, per le finalità ivi previste. 3. Nell’allegato 3 sono riportate ulteriori indicazioni di riferimento dirette ai titolari e gestori dei locali.
Art. 2.
1. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di cui all’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160 si adeguano alle disposizioni del presente decreto. 2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo. Roma, 30 luglio 2008 Il Ministro: Sacconi
Qui di seguito due tabelle, di consumo alcolico/peso per donne e uomini a stomaco vuoto/pieno. Altri allegati li potete trovare nella pagina di CittadinoLex di cui abbiamo fornito il link ad inizio articolo
(per continuare la lettura cliccare su “2”)