Non sempre cogliere l’esatto significato di tutte le varie clausole ed articoli che compongono un contratto, è operazione agevole. Può capitare cioè di trovarsi di fronte ad un contratto ambiguo e che, almeno all’apparenza, si presta a diverse ricostruzioni ed interpretazioni. Vediamo allora cosa è utile sapere in circostanze di questo tipo.
Ambiguità contratto: il contesto di riferimento
I casi di ambiguità contratto non sono rari, specialmente nei contratti dell’area assicurativa o bancaria, settori in cui il tecnicismo delle formule e degli articoli è assai diffuso. A volte infatti, chi scrive i contratti, lo fa frettolosamente o in modo grossolano ed inesperto, perché magari non è pienamente padrone della materia di cui sta trattando nel documento. Un caso tipico è quello di coloro che, per redigere un accordo (anche complesso) di un qualsiasi genere, non si avvalgono ad un professionista dei contratti (magari un avvocato particolarmente esperto) e fanno tutti “da soli”, servendosi, ad esempio, dei formulari (spesso imprecisi) che si trovano sul web.
In tutte queste circostanze, la legge però soccorre gli interessati, con regole ad hoc sull’interpretazione dei contratti ambigui (art. 1362 e seguenti). Pertanto, in caso di ambiguità contratto, sarà il giudice il soggetto più idoneo a chiarire i vari aspetti alle parti, costrette ad attivare un apposito giudizio per l’interpretazione. Il magistrato competente, quindi, procederà ad interpretare il contratto ambiguo, tenendo conto non soltanto di ciò che è stato detto e scritto, ma anche di quanto si voleva dire o scrivere. Dovrà, insomma, ricostruire le intenzioni dei contraenti, sia con un’analisi letterale (ovvero delle parole e frasi) del testo, sia con una ricostruzione del comportamento dei contraenti, mirata ad identificare quale fosse, in origine, la loro effettiva intenzione (poi resa ambigua dal testo del contratto).
Nel nostro ordinamento giuridico vige la regola dell’autonomia contrattuale, secondo la quale le parti del contratto sono libere di stipulare come vogliono i contratti, di sceglierne quindi oggetto, tempi, modi e tutte le altre condizioni. Può succedere allora che le parti firmino un contratto e, in un secondo tempo, si accorgano della presenza di una o più clausole poco chiare o ambigue. Ogni parte allora cercherà l’interpretazione a lei più favorevole, con il rischio concreto di non accordarsi sul significato ed addivenire ad una lite. Come accennato prima, sarà il giudice in tribunale ad interpretare e decidere.
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Le regole specifiche sull’interpretazione del contratto ambiguo
Anzitutto, è l’art. 1362 del Codice Civile a fornire supporto e sottolineando l’importanza dell’intenzione dei contraenti, al di là delle parole usate. Insomma, per risolvere l’ambiguità contratto, occorrerà interpretarlo secondo il significato che le parti volevano effettivamente dargli, a prescindere dai termini utilizzati, magari ambigui, fuorvianti o inopportuni giuridicamente. Ne consegue che parole inesatte rispetto al contesto, andranno intese anche in modo differente da quella che sarebbe un’interpretazione letterale, se ciò tutela la volontà effettiva dei contraenti. D’altronde l’art. 1362 parla chiaro: “Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto“. Insomma, è necessario che il giudice valuti non tanto le parole, quanto il comportamento concreto delle parti, anche e soprattutto dopo la firma del contratto.
L’art. 1363 del Codice Civile (“Interpretazione complessiva delle clausole“) dà un’ulteriore orientamento circa il caso dell’ambiguità contratto. Si tratta della cosiddetta interpretazione sistematica del contratto nell’insieme delle clausole e articoli che lo compongono. Insomma, per interpretare in modo corretto un contratto occorre considerare il testo nel suo complesso e ogni clausola in rapporto con ciascuna delle altre. Il significato insomma discende dall’insieme delle disposizioni e se una singola clausola, all’apparenza può avere un certo significato, occorre vedere se da una lettura complessiva, il significato risulta diverso. Se sì, bisognerà attribuire quest’ultimo significato alla clausola e non quello “iniziale”.
Altra regola fondamentale, nell’interpretazione contratto, è l’art. 1365 sulle cosiddette “indicazioni esemplificative“. Esso dispone che le eventuali elencazioni di ipotesi o casi in in un contratto, non sono mai esaustive di tutte le possibili situazioni ricollegate all’applicazione del contratto, ma semplicemente si tratta di meri esempi.
Se le regole appena viste in sintesi, non dovessero bastare a chiarire tutta la questione, il giudice dovrà tener conto anche dell’art. 1366 sull’interpretazione secondo buona fede. Pertanto laddove il contratto risulti ancora incerto o ambiguo, sarà da considerare comunque guidato dal dovere di di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra i contraenti.
Altra regola che merita menzione, contenuta anch’esse nel Codice Civile, è quella relativa alla conservazione del contratto (art. 1367): “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno“. Insomma deve esser dato comunque effetto ad una clausola, anche quando secondo altra interpretazione non ne avrebbe. L’art. 1368 sulle cosiddette pratiche generali è un ulteriore faro per l’interpretazione in caso di ambiguità contratto: “Le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso. Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa“. In pratica, questo articolo fa riferimento agli usi e le abitudini locali, in relazione ad una certa prassi contrattuale.
In conclusione, l’art. 1369 illumina sui casi di clausole con più sensi: “Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto“. Insomma, le clausole che contengono espressioni o formule che possono prestarsi a più significati, debbono essere interpretate secondo un significato conforme alla funzione economico-sociale del contratto.
È chiaro, pertanto, come il Codice Civile sia un supporto determinante anche per tutti gli innumerevoli casi in cui un contratto non sia facilmente interpretabile, ad una prima lettura.
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