I titolari di Legge 104 hanno diritto ad alcune agevolazioni. Tra queste spicca l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto di un veicolo, a patto che si rispettino determinate condizioni. Come spiega l’Agenzia delle Entrate, si applica l’Iva al 4% (anziché al 22%) sull’acquisto di autovetture nuove o usate, con cilindrata fino a 2000 cm cubici (se alimentati a benzina) o 2800 cm cubici (se alimentati a diesel). Inoltre, l’Iva al 4% si applica anche in caso di acquisto contestuale di optional, di prestazioni di adattamento dei veicoli non adattati già posseduti dal disabile, di cessioni di strumenti e accessori usati per l’adattamento. L’applicazione dell’Iva agevolata avviene solamente per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui è fiscalmente in carico.
Legge 104 e auto per disabili non fiscalmente a carico: il caso
In merito a questo tema è stata posta una domanda all’Agenzia delle Entrate, a cui è seguita una risposta che chiarisce in merito all’Iva agevolata e ai benefici per i soggetti disabili che però non risultano fiscalmente a carico. Il caso oggetto dell’interpello è il seguente: “L’interpellante, ad aprile 2018, ha acquistato un’autovettura per il figlio disabile, dichiarando al cedente che il figlio risultava fiscalmente a carico dell’istante. La Concessione automobilistica cedente ha applicato l’aliquota Iva in misura agevolata al 4%. L’istante presentava inoltre istanza di esenzione dal pagamento del bollo che, in data 15 maggio 2018, è stata rigettata poiché il figlio non risultava fiscalmente a carico”. Da qui l’interpellante chiede quali sono le modalità per regolarizzare la differenza Iva dal 4% al 22% che gli è stata applicata per errore.
Auto con Iva 4% e disabili, il parere dell’Agenzia delle Entrate
Dopo aver riepilogato quanto sopra abbiamo già descritto, ovvero le condizioni necessarie per ottenere l’Iva agevolata sull’acquisto di un’auto, l’Agenzia precisa che “per ottenere l’applicazione dell’Iva con aliquota del 4%, il beneficiario deve produrre al cedente, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato”. Inoltre i veicoli dovranno essere immatricolati e iscritti nel PRA “nei confronti dell’acquirente avente diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata”.
L’AdE ricorda anche che le agevolazioni tributarie riguardanti gli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie titolari di Legge 4, sono riconosciute solo a patto che gli autoveicoli siano usati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti stessi. Nel caso oggetto di interpello, tuttavia, l’auto acquistata, sebbene sia stata usata per i fini previsti dalla norma, è stata intestata a un soggetto privo dei requisiti previsti (ovvero, l’essere fiscalmente a carico). L’acquirente sarà quindi tenuto a versare la differenza dell’imposta rispetto a quella che ha già pagato al concessionario all’atto dell’acquisto. Per fare ciò, l’interpellante dovrà comunicare la rappresenta assenza di presupposti alla Direzione Provinciale territorialmente competente. L’Ufficio competente si occuperà in seguito di recuperare la differenza di imposta non versata. Per leggere il parere dell’Agenzia delle Entrate sul tema in versione integrale clicca qui.
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