Spese mediche lavoratore 2019: datore deve operare ritenuta d’acconto
Tramite risposta a interpello l’AdE ha fornito un chiarimento importante sulle spese mediche del lavoratore e la ritenuta da parte del datore.
Con la risposta a interpello n. 285 del 19 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle spese mediche sostenute dal lavoratore e alla ritenuta d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal datore di lavoro. L’AdE ha infatti precisato che da un lato le spese mediche contribuiscono a formare il reddito di lavoro dipendente, mentre dall’altro la detrazione ai dipendenti è applicata relativamente al conguaglio annuale o al termine del rapporto lavorativo.
Spese mediche lavoratore 2019: il quesito
Il soggetto che ha interpellato l’Agenzia delle Entrate sul tema rende noto che in base alla normativa dei rapporti di lavoro del personale negli enti pubblici, alcuni benefici assistenziali sono erogati ai dipendenti solo previo spese mediche che siano debitamente documentate. Gli importi usati per i rimborsi ai dipendenti provengono da un fondo nell’importo massimo dell’1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione dell’Istituto, come previsto dai CCNL degli Enti di Ricerca. L’istante, riepiloga l’Agenzia, “fa presente che non vengono versati contributi a casse aventi fini assistenziali, né da parte del datore di lavoro, né da parte del lavoratore e che l’importo del rimborso è una percentuale delle spese mediche sostenute dal lavoratore in anni precedenti a quelli di erogazione del rimborso”. Alla luce di quanto appena esposto, si chiede di sapere quale sia il tipo di tassazione da applicare al rimborso e se si devono applicare le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR.
Spese mediche lavoratore 2019: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’istante ritiene che le somme corrisposte a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute negli anni precedenti vanno tassate separatamente e che le detrazioni non devono essere applicate perché, visto che le spese sono state sostenute negli anni precedenti, il beneficiario del rimborso può avere già usufruito delle detrazioni al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate risponde citando l’articolo 51 (comma 1) del TUIR, per il quale “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazioni al rapporto di lavoro” vanno a costituire reddito di lavoro dipendente. Pertanto, tutte le somme corrisposte a titolo di rimborso spese al lavoratore dipendente costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente. Altro richiamo è alla circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, nella quale si specifica che tra le somme e i valori soggetti a imposizione rientrano anche i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione sostenute dal lavoratore dipendente. Ed è proprio su queste somme che il datore di lavoro è tenuto a operare al momento del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
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Sulle detrazioni
Relativamente alle detrazioni, l’AdE spiega che “nell’effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno” il datore di lavoro sarà tenuto ad attribuire “le detrazioni spettanti al dipendente per le spese mediche“. Le detrazioni non potranno essere attribuite qualora il lavoratore dipendente abbia già usufruito delle stesse in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente all’anno in cui le spese mediche stesse sono state sostenute.
Infine, si precisa che le somme corrisposte dall’istante non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 17 (comma 1 n-bis) del TUIR, secondo il quale l’imposta è applicata in via separata alle somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. Ciò perché, come stabilisce il diritto tributario per il quale non è detraibile/deducibile l’onere che non è stato effettivamente sostenuto e rimasto a carico, la normativa “sancisce l’obbligo per il contribuente (e non per il sostituto d’imposta) di assoggettare a tassazione separata gli oneri in relazione ai quali, nella dichiarazione relativa all’anno in cui ha sostenuto la spesa, ha fruito della deduzione dal reddito complessivo ovvero della detrazione dell’imposta lorda e che gli sono stati successivamente rimborsati, nell’anno del rimborso”. In ogni caso, considerate a carico anche le spese rimborsate se il rimborso ha concorso al reddito, relativamente al caso oggetto dell’interpello, “il dipendente ha diritto a fruire della detrazione delle spese mediche sostenute e non deve assoggettare a tassazione (separata) le somme erogate dall’Istante, a titolo di rimborso delle predette spese”.
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