Rimborso spese mediche, importo tassazione e quando scatta: le novità
Rimborso spese mediche: come funziona la tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e che cosa questo Ente ha affermato recentemente in merito.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla questione della tassabilità del rimborso spese mediche, rimborsate appunto da parte del datore di lavoro verso il dipendente che le ha sostenute. Vediamo allora che cosa ha affermato e cosa è utile sapere in anticipo, prima di fronteggiare spese di questo tipo.
Rimborso spese mediche: il caso concreto
L’Agenzia delle Entrate è stata originariamente interpellata da un datore di lavoro, interessato a sapere quale comportamento avrebbe dovuto adottare per la tassazione dei rimborsi spese mediche, versati ai suoi dipendenti secondo le modalità stabilite dall’Ente (nel caso concreto si trattava di un Ente pubblico, che a priori aveva creato un Fondo ad hoc per questo tipo di spese e rimborsi). L’Agenzia delle Entrate non si è fatta attendere nella risposta e ha, di fatto, sentenziato che il rimborso spese mediche è da considerarsi, a tutti gli effetti, una forma di reddito di lavoro dipendente o una voce di retribuzione. Pertanto, tassabile dal Fisco. Nello specifico, si tratta della “Risposta ad interpello n.285 del 2019“. Per interpello la legge intende un’istanza o una richiesta che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di concretizzare un comportamento fiscalmente rilevante, per avere chiarimenti o delucidazioni in relazione a un caso concreto e personale, in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.
Come il contribuente si deve comportare?
A questo punto, vediamo meglio qual è il principio di diritto che emerge dalle valutazioni dell’Agenzia delle Entrate e che il contribuente è obbligato ad applicare, onde non incappare in multe o sanzioni. In sintesi, laddove un lavoratore dipendente abbia pagato delle spese mediche (anche ingenti, per casi, ad esempio, di terapie costose o operazioni chirurgiche), sarà sì rimborsato dal proprio datore di lavoro, ma su quelle somme (peraltro pagate con il denaro delle proprie tasche) l’Agenzia delle Entrate farà valere le norme IRPEF. D’altra parte il Fisco riconosce che, essendo comunque spese di natura sanitaria e connesse alla tutela della salute, per esse vale anche la regola della detraibilità. Il dipendente allora potrà avvalersi della detrazione al 19%, scaricandole nella dichiarazione dei redditi legata all’anno in cui esse sono state fronteggiate.
In conclusione, è chiaro che questo schema non favorisce il contribuente, che si trova costretto a pagare delle tasse su spese esclusivamente proprie. Ma il ragionamento dell’Agenzia delle Entrate è legato alla rilevanza che viene data all’aspetto formale del rimborso spese mediche, considerato a tutti gli effetti come una voce di retribuzione (da tassare appena arriva in busta paga), anche se, in sostanza, si tratta di soldi spesi dal privato per cure mediche. Il Fisco giustifica tale orientamento, facendo riferimento alla normativa fiscale che considera retribuzione, ogni tipo di voce corrisposta dall’azienda al dipendente (e quindi anche i rimborsi spese mediche).
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