Amministratore condominio: nomina e chi può essere incaricato. La guida

Pubblicato il 22 Luglio 2019 alle 18:10 Autore: Claudio Garau

Amministratore condominio: quali sono i requisiti e chi può essere, di fatto, incaricato. Come avviene la scelta e cosa è opportuno sapere.

Amministratore condominio nomina e chi può essere incaricato. La guida
Amministratore condominio: nomina e chi può essere incaricato. La guida

Di seguito vediamo di capire meglio come funziona la nomina dell’amministratore di condominio e chi, di fatto, può essere nominato. Ecco allora le informazioni utili circa una figura con cui quasi tutti coloro che vivono in un condominio (come inquilini o proprietari), debbono avere a che fare.

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Amministratore condominio: quali sono i requisiti

In effetti dotarsi di un amministratore di condominio non è, sempre e comunque, obbligatorio: lo è negli edifici in cui ci sono più di otto condomini. È obbligatorio, o per lo meno, sarebbe consigliabile avvalersi di un amministratore condominio valido e competente; non una persona scelta “a casaccio” per risparmiare denaro, bensì qualcuno capace di conciliare posizioni che a volte appaiono inconciliabili.

Dal 2013, la normativa in proposito prevede requisiti specifici e necessari per ogni soggetto che voglia rivestire il ruolo di amministratore di condominio. Si tratta della legge n. 220 del 2012, relativa alla cosiddetta riforma del condominio. Pertanto, in base al testo vigente, possono essere nominati amministratori di condominio, coloro che: godono dei diritti civili; non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge infligge la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni. Inoltre i soggetti che intendono diventare amministratori condominiali non debbono essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; e non debbono essere in stato di interdizione o inabilitazione. Inoltre, il loro nome non deve comparire nell’elenco dei protesti cambiari, presente nella locale Camera di Commercio.

Dal punto di vista formativo, sono previsti oggi degli obblighi specifici, vale a dire il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado e la frequenza ad un corso di formazione iniziale, con conseguente aggiornamento periodico. Insomma, sono diverse le condizioni che la legge vigente pone nei confronti di chi voglia diventare amministratore di condominio, a conferma che si tratta di un ruolo delicato e complesso, cui il legislatore ha prestato la dovuta attenzione.

La legge invece può apparire singolare, se si pensa che è consentita la nomina dell’amministratore di condominio, senza alcuna formazione in merito (neanche la licenza elementare), laddove uno dei condomini (e non una figura esterna) sia chiamato a ricoprire questo ruolo.

Procedura di nomina: come funziona?

A questo punto, vediamo come funziona la procedura con cui una persona è nominata amministratore di condominio. Anzitutto, occorre precisare che è, ovviamente, l’assemblea condominiale a decidere chi nominare e quando. Laddove però questa riunione non riuscisse a trovare un accordo e quindi un nome oppure non volesse, ogni condomino potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria, la quale, in modo assolutamente neutro e imparziale, procederà alla nomina. Al termine dell’iter con cui è fatta la nomina, l’amministratore eletto deve, quando si appresta ad accettare la nomina (e in caso di rinnovo), specificare la somma dovuta a titolo di compenso per l’attività compiuta in favore del condominio stesso. Tra i passaggi relativi alla nomina, rientra anche quello – eventuale – per il quale l’assemblea condominiale ha anche l’opzione di subordinare la nomina dell’amministratore, alla redazione di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile.

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Per quanto riguarda i termini puramente numerici, ovvero le maggioranze richieste per la nomina dell’amministratore, esse sono, sia in prima che in seconda convocazione: metà più uno degli intervenuti in assemblea, che possano rappresentare almeno la metà dei millesimi (cioè almeno 500 millesimi). In conclusione, è chiaro che, a seguito delle nuove normative in ambito condominiale, oggi nulla è lasciato al caso, per quanto riguarda gli aspetti di scelta e nomina dell’amministratore di condominio.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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