Diffusione foto intime online: reato, sanzioni e cosa rischia l’autore
Diffusione foto intime online: qual è la legge di riferimento e com’è definito il reato correlato. Quali sono le sanzioni e cosa rischia l’autore.
Con la diffusione ormai capillare di internet e delle nuove tecnologie, la diffusione di foto intime online è ormai un’eventualità tutt’altro che remota. Vediamo allora che cosa dice la legge a questo proposito e quali sanzioni sono previste per l’autore del reato in oggetto.
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Diffusione foto intime online: qual è la legge di riferimento e le sanzioni
La legge di riferimento in merito alla diffusione di foto intime online, senza il consenso della persona che compare nelle foto, è oggi il cosiddetto Codice Rosso. Tale provvedimento apporta consistenti modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. E, appunto, interviene anche sul reato di diffusione foto intime online, prevedendolo in modo esplicito. Infatti, il Codice menzionato ha introdotto l’articolo 612-ter del Codice penale, che istituisce il delitto di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti“. Nel dettaglio, la norma sanziona “chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate“. Insomma, per integrare gli elementi del nuovo reato, è sufficiente che il responsabile compia volontariamente una delle condotte citate, e – si sottolinea – senza esplicito e chiaro consenso della persona rappresentata.
Dal punto di vista sanzionatorio, le pene non sono lievi, dato che il responsabile rischia la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000. Inoltre, non rischia soltanto l’autore del reato, colui che ha dato il via alla diffusione delle foto, ma anche i conoscenti e amici che avessero girato le foto ad altre persone, creando una vera e propria “rete”. La legge in proposito prevede anche un aumento di pena, laddove il reato in oggetto sia commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è, o è stata, legata da relazione di affetto alla persona lesa dall’illecito penale, o ancora se i fatti sono stati compiuti attraverso strumenti informatici o telematici.
Dal punto di vista probatorio, l’unico escamotage che ha l’autore della diffusione delle foto intime online è quello di dimostrare, in giudizio, che il consenso effettivamente c’è stato. Com’è facile capire, si tratta di dimostrazione tutt’altro che semplice.
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