Una recente sentenza della Cassazione permette di fare chiarezza su alcuni aspetti della reversibilità della pensione se chi ne andrebbe a beneficiare è già titolare di pensione di invalidità.
Pensione di reversibilità: cosa dice la sentenza della Cassazione?
Il pronunciamento è seguito ad un ricorso contro il diniego dell’Inps di concedere a un figlio la pensione di reversibilità spettante alla madre dopo il decesso di quest’ultima. Il motivo, in breve, il fatto che il figlio non convivesse con la madre – e tantomeno fosse a suo carico – al momento del decesso ma insieme a sua moglie e ai suoi due figli in un’abitazione di sua proprietà. Inoltre, un altro fattore ha indirizzato la sentenza: il figlio, sempre all’epoca del decesso della madre, percepiva una pensione di invalidità di importo praticamente identico al trattamento percepito dalla madre.
Pensione di reversibilità: le ragioni del ricorso
Tuttavia, il ricorrente ha voluto ricordare, per dare sostanza alla sua richiesta, la delibera n.478/2000 dell’Inps con cui l’ente ha stabilito che bisogna considerare a carico i figli maggiorenni inabili con reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il riconoscimento della pensione di invalido civile totale. Sulla stessa linea, quindi, il ricorrente ha sottolineato come la Cassazione abbia sancito che il requisito della vivenza deve fare riferimento agli stessi criteri stabiliti dall’Inps: ecco allora che il requisito del reddito comporterebbe la vivenza a carico.
Le parole degli Ermellini
Gli alti magistrati hanno però respinto il ricorso spiegando che: “nella fattispecie di causa il giudizio di assenza della vivenza a carico è stato fondato nella sentenza impugnata non soltanto sulla titolarità da parte del figlio della pensione di inabilità civile ma anche sulla mancanza di convivenza con la genitrice, sulla proprietà della casa di abitazione, sulla equivalenza tra l’importo dei redditi dell’ascendente e quanto percepito dal figlio”. Per riepilogare allora si può dire che la reversibilità non spetta al figlio che al momento del decesso del genitore che percepiva l’emolumento non solo non conviveva con quest’ultimo ma era anche titolare della proprietà della casa d’abitazione e in più percepiva una pensione d’invalidità di importo pressoché uguale a quello della pensione di reversibilità percepita dal genitore defunto.
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