Oltraggio a pubblico ufficiale reato: procedibilità e querela, quando scatta
Oltraggio a pubblico ufficiale: qual è la fonte di riferimento e quale novità ha introdotto, in merito, il decreto Sicurezza bis.
Vediamo di seguito un reato che non di rado è citato nei fatti e nelle notizie di cronaca, recentemente modificato, quanto alla sua disciplina, dal decreto Sicurezza bis. Stiamo parlando dell’oltraggio a pubblico ufficiale. Chiariamo aspetti quali la procedibilità e la querela, insomma quando scatta, in modo da sapere in anticipo perché è meglio comportarsi con correttezza e rispetto nei confronti di chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
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Oltraggio a pubblico ufficiale: di che si tratta e qual è la fonte di riferimento
Abbiamo citato il decreto Sicurezza bis, perché ha introdotto una novità non di poco conto, in relazione a questo reato, disciplinato dall’art. 341 bis del Codice Penale (il quale peraltro afferma che “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni“). Infatti, da oggi, sarà previsto più rigore nei confronti di chi, per le cause più svariate, offende ed usa termini impropri contro le forze dell’ordine. Nel decreto, in particolare, è presente un emendamento che ha l’effetto pratico di vietare ai giudici di ritenere le condotte rientranti nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale, come di lieve entità o particolare tenuità. Nella prassi, era spesso successo che alla fine gli autori di questi reati, se la cavavano senza una pena proporzionata al fatto commesso, e senza quindi un effettivo processo e una condanna adeguata.
Com’è nelle intenzioni del promotore, l’esponente della Lega Tonelli, tale modifica toccherà quindi tutti i casi di offese ed aggressioni compiute in danno delle divise e del personale delle forze dell’ordine, sia nelle manifestazioni pubbliche o sportive, sia in semplici situazioni di controlli di polizia su strada o interventi vari.
Insomma, l’emendamento in questione non rende più severe le pene, nè aumenta le fattispecie riconducibili a questo reato: semplicemente elimina la possibilità che il giudice utilizzi la norma prevista all’art. 131 bis del Codice Penale (“Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”). Pertanto, niente più escamotage per evitare la punibilità e processo celebrato sempre e comunque, anche in caso di condotte che potrebbero essere considerate non gravi ed occasionali.
In caso di oltraggio a pubblico ufficiale, la possibilità di una eventuale querela della persona interessata, è da ritenersi però esclusa, desumendosi dalla legge la procedibilità d’ufficio e la competenza del Tribunale monocratico.
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