L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’Inps ai nuclei familiari, appunto, di alcune categorie di lavoratori e pensionati. Con una recente circolare, l’ente previdenziale chiarisce alcuni punti relativi alla richiesta dell’ANF e alle somme percepite come trattamenti di sostegno alla famiglia e alla natalità.
Assegni familiari: le somme a cui si riferiscono i chiarimenti
Nella premessa della circolare, l’Inps sottolinea come i chiarimenti “riguardano, nello specifico, la computabilità o meno delle recenti misure a sostegno della famiglia nel complessivo reddito familiare del nucleo, ai fini sia del riconoscimento del diritto all’ANF che della determinazione della relativa misura”.
Per somme percepite come sostegno alla natalità e trattamenti di famiglia ai fini della richiesta dell’Anf bisogna considerare, precisa sempre l’ente, “il Premio alla nascita […] che assegna 800 euro per la nascita o adozione a partire dall’1.1.2017; l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè) […] previsto per i figli nati negli anni dal 2015 al 2017 e confermato, per i nati nel 2018 […] e per i nati nel 2019 […] e consistente in un assegno, correlato all’ISEE, corrisposto mensilmente”.
Da aggiungere inoltre a tal proposito che “il riferimento si estende anche ai benefici attribuiti dal legislatore provinciale e regionale della Regione autonoma Trentino Alto Adige. Nella specie, al Reddito di garanzia […], al Contributo famiglie numerose […] e all’Assegno regionale per il nucleo familiare”.
Assegni familiari: i trattamenti e la loro disciplina nel calcolo del reddito familiare
Una volta elencate le somme percepite a titolo di trattamento a sostegno della famiglia e della natalità, la circolare dell’Inps specifica che “Nel merito delle singole prestazioni si rileva che sia l’Assegno di natalità che il Premio alla nascita, pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, che ai sensi della speciale normativa di cui all’articolo 2 della legge n. 153/1988 non si computano nel reddito a tal fine rilevante, sono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’ANF. In relazione agli specifici contributi economici attribuiti dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige, a titolo di “Reddito di garanzia” e “Contributo famiglie numerose”, è ravvisabile la loro natura assistenziale e, conseguentemente, possono essere catalogati tra i cosiddetti redditi esenti. Quanto, infine, alla natura del beneficio “Assegno regionale per il nucleo familiare” si precisa che il regime fiscale applicato a detta prestazione è quello dei redditi esenti di cui all’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973”.
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