Congedo parentale Legge 104 e cumulo permessi: la sentenza del Tar

Come funziona il cumulo e i conteggio dei permessi per chi è titolare di Legge 104 e usufruisce del congedo parentale: la sentenza del Tar.

Congedo parentale Legge 104 e cumulo permessi: la sentenza del Tar

Con la sentenza n. 233/2019 il Tar del Molise ha stabilito che durante il periodo di fruizione del congedo parentale non avviene la maturazione dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104. Questo perché i permessi retribuiti sono un istituto che è in vigore solamente quando è in essere l’attività lavorativa. Se invece si fruisce già del congedo non si sta svolgendo l’attività lavorativa e dunque ciò comporta la mancata maturazione dei permessi retribuiti. Altri aspetti che sono temporaneamente sospesi durante il congedo parentale sono la maturazione delle ferie, del Tfr e della tredicesima mensilità.

Congedo parentale e permessi retribuiti: i chiarimenti sulla normativa

Il Decreto legislativo n. 151/2001 si occupa, tra le altre cose, del congedo parentale. All’articolo 42 comma 5 leggiamo quanto segue: “La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità (rif. Legge 104, art. 3 comma 3), accertata da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33 (commi 1, 2, 3) per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’art. 4 della Legge n. 53/2000” entro 60 giorni dalla richiesta”.

In merito a questa possibilità, tuttavia, nell’articolo si legge che durante il periodo di congedo il richiedente percepisce un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e la contribuzione figurativa. Infine, durante il congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’articolo 33 della Legge 104. Con il nuovo comma 5-quinquies si stabilisce invece che tale periodo di congedo “non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”. Infine, “i riposi e i permessi (art. 33 Legge 104) possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio”.

Maturazione permessi 104 durante congedo parentale: perché non avviene

Tuttavia, come abbiamo visto, i permessi retribuiti non possono maturarsi, in quanto il cumulo dei permessi opera solo nell’eventualità si possa fruire degli stessi nello stesso periodo e nel caso dei permessi retribuiti 104 è condizione essenziale lo svolgimento dell’attività lavorativa, requisito necessario per la maturazione dei permessi stessi.

Invece, cosa accade durante il periodo di congedo parentale? Semplicemente che l’attività lavorativa viene temporaneamente sospesa e dunque non opera la maturazione dei permessi retribuiti. Stesso discorso vale per i riposi e i giorni di festa, che devono essere contate nel periodo del congedo e non possono esserle riconosciute, questo solo in caso di congedo parentale continuativo. Nell’eventualità il soggetto lavoratore fruisca di un congedo parentale frazionato, invece, festività e riposi potranno essere scomputati (un riferimento normativo sul tema può essere la circolare Inps n. 64/2001).

In ogni caso, come già riportato in alcune circolari Inpdap e Inps, il periodo di congedo straordinario non permette la maturazione delle ferie, né della tredicesima, né del Tfr proprio per l’avvenuta sospensione dell’attività lavorativa in essere.

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