Guida senza casco: importo multa, sanzioni e chi può aggirare il divieto

Pubblicato il 25 Luglio 2019 alle 13:03 Autore: Claudio Garau

Guida senza casco: che cosa dice il Codice della Strada in proposito e quali sanzioni sono previste. Le eccezioni previste da legge e giurisprudenza.

Guida senza casco importo multa, sanzioni e chi può aggirare il divieto
Guida senza casco: importo multa, sanzioni e chi può aggirare il divieto

Tutti coloro che guidano un ciclomotore sanno benissimo che la legge impone loro di utilizzare il casco. Circa la guida senza casco, è opportuno però ricordare che cosa le norme dicono in merito a multe, sanzioni e casi in cui è possibile aggirare il divieto. Sono fattori che è meglio conoscere in anticipo, prima di mettersi alla guida di un mezzo a due ruote.

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Guida senza casco: che cosa dice la legge?

Il riferimento normativo essenziale, in queste circostanze, è ovviamente il Codice della Strada, ovvero quel testo che dispone le regole da seguire quando si è in strada, sia in qualità di pedone sia in qualità di guidatore di un mezzo a motore. In particolare, è utile tener presente che cosa afferma l’art. 171 del Codice suddetto (“Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote“). L’articolo in oggetto parla chiaro: durante il percorso, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, è imposto il dovere di utilizzare un casco protettivo omologato, tenuto ben allacciato.

La legge ovviamente dispone anche le conseguenze della violazione dell’obbligo, prevedendo il pagamento di una somma di denaro oscillante tra un minimo di 81,00 Euro fino ad un massimo di 326,00 Euro, per guida senza casco. Alla sanzione pecuniaria, va anche addizionato il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni e la decurtazione di 5 punti della patente. Una tripla sanzione, dunque, finalizzata a scoraggiare anche i più indisciplinati guidatori, ad adottare comportamenti difformi da quanto stabilito dal Codice della Strada.

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Quali sono le eccezioni al divieto?

Tuttavia, legge e giurisprudenza ammettono deroghe al generale divieto di guida senza casco. In particolare, la normativa vigente dispone eccezioni che consentono la guida senza casco, di ciclomotori e motoveicoli. Pertanto, possono non indossare il casco tutti i guidatori e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote, che siano caratterizzati da carrozzeria chiusa; oppure di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash. Un’altra eccezione al divieto di guida senza casco riguarda i mezzi a due ruote non a motore, ovvero le biciclette.

Oltre alle eccezioni tassativamente indicate dalla legge, anche la giurisprudenza ne ha individuate di ulteriori, partendo – come sempre – dall’analisi di casi pratici, ovvero dalla cause di tribunale. E pertanto i giudici hanno affermato che non sussiste l’obbligo di pagare alcuna sanzione, in tutti i casi in cui si è alla guida senza casco del mezzo a due ruote, per ragioni collegate ad una giustificata urgenza di salvare la propria persona o altri da un pericolo grave ed imminente all’incolumità.

Insomma, anche al Codice della Strada, per considerazioni di carattere pratico, è possibile estendere l’applicazione della nota esimente o causa di giustificazione del diritto penale, denominata “stato di necessità” (di cui all‘art. 54 del Codice Penale). Come però ben noto ai giudici che debbono valutare se applicare o meno tale esimente, al fine della sua effettiva applicazione, occorre che il pericolo in gioco non sia provocato dallo stesso guidatore; il pericolo o minaccia non sia comunque evitabile in altro modo; inoltre, occorre che il fatto stesso sia proporzionato al pericolo.

In conclusione, non sempre è la legge a distinguere a priori cosa è lecito o cosa non lo è, durante la marcia del veicolo. A volte sono i giudici, sulla base dell’analisi delle circostanze concrete e dei fatti di causa, ad effettuare delle scelte che possono disattendere la regola generale (come in questo caso, applicando la causa di giustificazione dello stato di necessità).

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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