È una novità non di poco conto, quella in pratica introdotta dall’Agenzia delle Entrate: stiamo parlando della possibilità di ottenere certificati anagrafici online e mail, in modo totalmente gratuito e quindi esente dalla cosiddetta imposta di bollo. Vediamo di seguito quali sono e i dettagli del recente cambiamento.
Certificati anagrafici: quali sono e il contesto precedente
Prima di fare chiarezza sull’accennato intervento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, è necessario spendere qualche parola sui certificati anagrafici. Come dice il nome, essi sono documenti rilasciati dall’Ufficio Anagrafe del territorio, e hanno la funzione di fornire determinate informazioni al cittadino che li richiede, riguardo alla popolazione residente su un dato territorio. Tra essi, ad esempio, il certificato di residenza, stato di famiglia, oppure di esistenza in vita o di vedovanza.
Fino a ieri, i certificati anagrafici, ovvero documenti rilasciati su richiesta all’Anagrafe comunale, dipendevano dal pagamento di una marca da bollo, ovvero un tipo specifico di carta-valori (di aspetto simile ad un francobollo), utilizzata – appunto – per il pagamento e la convalida di atti e documenti pubblici (ad esempio, atti notarili, dichiarazioni, passaporti, ecc.). In effetti tali prassi è stata sempre giustificata dal d.p.r. n. 642 del 1972 (“Disciplina dell’imposta di bollo“), la quale sancisce che il rilascio di documenti pubblici e cartacei, da parte della PA, è sempre soggetto al pagamento dell’imposta di bollo.
Un contesto nuovo e differente è emerso, però, a seguito dell’informatizzazione e digitalizzazione dei servizi pubblici, il quale ha l’indubbio beneficio di ridurre tempi e costi delle varie prassi amministrative. In particolare, le PA (Anagrafi comprese) sono oggi obbligate a dotarsi di una PEC, al fine di favorire le comunicazioni tra PA e cittadini, e le spedizioni di documenti attraverso internet e posta elettronica. In un primo tempo, anche in queste circostanze, diversi Comuni hanno optato per la richiesta di invio di marca da bollo, da anticipare su web tramite scannerizzazione su messaggio di posta elettronica. In questa situazione, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con una dichiarazione formale che ha chiarito cosa fare in caso di duplicati informatici di documenti amministrativi informatici.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate e il contesto attuale
L’Agenzia delle Entrate, come accennato, ha chiarito la nuova situazione e, in risposta ad un interpello con il quale era stata coinvolta nella questione, ha sancito che per i documenti pubblici (quindi anche i certificati anagrafici) non va pagata l’imposta di bollo, essendo l’attività e l’impiego delle risorse della PA – in questo caso – praticamente minimo. In altre parole, la richiesta di documenti informatici (e anche di certificati anagrafici) alla PA è da ritenersi sempre e comunque esente da costi, indipendentemente dalla finalità perseguita dal richiedente e dal tipo di documento rilasciato.
Pertanto, seguendo le indicazioni del Codice dell’Amministrazione digitale, l’Agenzia delle Entrate è giunta a queste conclusioni, disapplicando la legge del 1972 menzionata, laddove non si tratti di documenti cartacei, bensì di documenti informatici e inviati via pec e posta elettronica. Insomma, l’Ente in questione afferma la tesi per cui, in casi di duplicato informatico di un originale informatico (come ad esempio i certificati anagrafici), l’imposta di bollo non vale, in quanto il duplicato informatico è, a tutti gli effetti, un documento originale e, in quindi non abbisogna di alcuna attestazione di conformità da parte di un pubblico ufficiale. La copia è creata in modalità informatiche e inviata al richiedente esclusivamente online. Ne consegue che, per il rilascio di certificati anagrafici online o per e-mail, non è concretizzato il presupposto impositivo previsto dalla legge.
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