Concorso di colpa penale: pedone o automobilista, come si giudica

Pubblicato il 2 Agosto 2019 alle 12:41 Autore: Claudio Garau

Concorso di colpa penale: di che si tratta e quali i fondamenti normativi. Cosa dice la Cassazione sui criteri di giudizio in caso di incidente stradale.

Concorso di colpa penale: pedone o automobilista, come si giudica
Concorso di colpa penale: pedone o automobilista, come si giudica

Vediamo di seguito come funziona il cosiddetto concorso di colpa penale, in riferimento anche e soprattutto ai casi di incidente stradale, in cui alla consumazione del reato abbiano contribuito pedone, persona offesa o soggetto terzo, con una colpa, definita, secondo il gergo del diritto, “concorrente”. Sono aspetti tecnici che meritano però di essere considerati, alla luce della diffusione che hanno nelle dinamiche dei reati.

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Concorso di colpa penale: di che si tratta? qual è la fonte normativa?

Il concorso di persone, ovvero la rilevanza di almeno due condotte diverse per la realizzazione di un reato, trova riferimento normativo all’art. 110 del Codice Penale, il quale dispone che: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti“. Va rimarcato che la natura colposa dell’illecito penale, non esige la volontà finalizzata a commettere il reato, ma la mera consapevolezza di violare o non rispettare le norme cautelari. Quest’ultima è condizione psicologica sufficiente ai fini della cooperazione colposa.

L’art. 114 del Codice Penale (recante il titolo “Circostanze attenuanti“) è altresì utile, in quanto dispone che nel valutare la responsabilità dei correi si debba considerare il ruolo che effettivamente ciascuno di essi ha svolto, ovvero il contributo alla commissione dell’illecito. Tale articolo parla chiaro: “Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato, può diminuire la pena“.

In verità, dati normativi a parte, è stata la giurisprudenza (in particolar modo quella della Cassazione), a meglio definire gli aspetti pratici di tale istituto penalistico, nelle sue numerose pronunce sul concorso di colpa penale.

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La giurisprudenza sul concorso negli incidenti stradali: pedone ed automobilista

Una caratteristica figura di concorso di colpa penale è attinente ai casi di responsabilità per circolazione dei veicoli, in cui è in gioco la condotta del pedone, non solo quella dell’automobilista. L’articolo di riferimento è il 2054 del Codice Penale (“Circolazione dei veicoli”), il quale – nella sua prima parte – sancisce: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“. La disposizione è assai chiara sia con riguardo all’inquadramento della responsabilità, sia con riguardo al concorso di responsabilità.

Secondo una recentissima sentenza della Cassazione (la n. 16229 del 2019), poi, sussiste sempre il dovere del giudice di accertare la colpa concorrente della persona offesa o del terzo (pedone o altro automobilista coinvolti, in qualche modo, nella dinamica dell’incidente), in quanto sussiste sempre l’interesse dell’imputato all’accertamento dell’eventuale concorso alla produzione dell’evento, tenuto conto degli indubbi riflessi negativi che il mancato accertamento potrebbe avere sia sul piano dell’entità del risarcimento sia sul piano della sanzione da dare in relazione ai principi sanciti dall’art. 133 c.p.

In particolare, in materia di omicidio e lesioni cosiddette stradali, il giudice di merito, una volta riconosciuto – in base alla risultanze probatorie – il concorso di colpa della persona offesa (pedone o automobilista), persegue il dovere di motivazione in relazione alla graduazione delle colpe concorrenti, di cui è impossibile definire con esattezza le varie percentuali, dando atto di aver valutato le modalità del sinistro e di aver operato un confronto tra i comportamenti di tutti i soggetti coinvolti. Insomma, il magistrato è tenuto, per dovere professionale, a svolgere un’analisi “di merito” molto approfondita su dinamiche e condotte che hanno causato l’incidente stradale.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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