Forse non tutti sanno che l’abbandono cani, abitudine assai discutibile di molte persone specialmente durante la stagione estiva, costituisce un vero e proprio reato, punito con severe sanzioni dal legislatore. Vediamo allora di che si tratta e a cosa prestare maggiormente attenzione.
Abbandono cani: quali sono la disciplina normativa e la finalità della legge?
Il legislatore ha previsto una norma ad hoc contro chi, in modo assolutamente ingiustificato, decide di abbandonare, ovvero di lasciar solo – ed incapace quindi di provvedere a se stesso – un qualsiasi animale di cui ha la proprietà. L’articolo in questione, valido quindi anche per l’abbandono cani, è il 570 del Codice Penale (“Abbandono di animali“), il quale dispone: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze“. In verità, quindi, il legislatore non colpisce soltanto il caso dell’abbandono cani (o altri animali) in sè, bensì anche la detenzione in condizioni non adatte alla loro natura. La finalità alla base della previsione di questo reato è connessa all’esigenza che sia tutelato il sentimento di pietà verso gli animali e sia garantita la promozione dell’educazione civile, anche attraverso il contrasto alla crudeltà verso gli animali, cani compresi.
Oggi però, rispetto all’articolo citato, ha probabilmente acquisito maggior rilievo una legge ad hoc sul tema, la n. 189 del 2004 (“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate“), vale a dire una legge ordinaria dello Stato, specificamente emanata per la tutela degli animali. Pertanto, a seguito di questa legge, la tutela degli animali, in caso non solo di abbandono cani ma anche di maltrattamenti, risulta rafforzata come impianto normativo. Ciò in quanto è stato inserito, nel libro II del codice penale, il titolo IX bis, relativo ai delitti contro il sentimento per gli animali. È necessario comunque tener ben distinto il reato di abbandono cani da quello di maltrattamento di animali, legato alla previsione di cui all’art. 544 ter Codice Penale, e soggetto a pene detentive e pecuniarie ancora più alte (fino a 18 mesi di reclusione e fino a 30.000 euro di multa).
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