Fermo amministrativo illegittimo senza urgenza: come evitarlo, la sentenza

Il fermo amministrativo può risultare illegittimo se non viene motivata l’urgenza del provvedimento e può quindi essere impugnato e annullato.

Fermo amministrativo illegittimo senza urgenza: come evitarlo, la sentenza

Il fermo amministrativo può risultare illegittimo nel caso in cui il valore dei debiti contratti dal soggetto siano inferiori al bene mobiliare “sequestrato”, ma anche se non è resa nota l’urgenza del provvedimento, ovvero manchi il pericolo per la riscossione. Lo ha deciso la Commissione Tributaria di Salerno con la sentenza n. 1986/07/2019. Ma il riferimento a quanto sopra detto è anche ben chiaro nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2010.

Fermo amministrativo illegittimo senza urgenza: la sentenza della Ctp di Salerno

Come riporta ItaliaOggi, citata da La Legge Per Tutti, la recente sentenza alza il velo su un aspetto che fino a oggi era risultato controverso, anche a causa di alcune sentenze che non avevano specificato la presenza di questo requisito per rendere legittimo il provvedimento. Oltre al requisito della presenza di un credito “liquido, certo ed esigibile” protagonista di un atto impositivo definitivo (è il caso di una cartella esattoriale non ancora pagata né impugnata), deve infatti sussistere anche la condizione che ci sia un pericolo per la riscossione, ovvero la presenza di elementi nel provvedimento che determinassero il serio rischio di sottrazione dei beni per la riscossione del credito.

La sentenza è lapalissiana e si evince da quest’affermazione: “L’Ufficio deve esporre quali sono i comportamenti del debitore che disperdono le garanzie patrimoniali e mettono in pericolo la riscossione del credito tributario, altrimenti il fermo è illegittimo”.

Rottamazione ter 2019: pagamento prima rata. Cosa accade a chi non paga

Fermo amministrativo: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Tale sentenza, invero, riprende quanto già scritto nella circolare n. 4/E del 15 febbraio 2010 dell’Agenzia delle Entrate.

Tra i presupposti per l’adozione delle misure cautelari, l’AdE cita:

Nella circolare si legge inoltre che “i predetti presupposti devono sussistere congiuntamente affinché possa essere applicata la misura cautelare”. In merito al secondo presupposto, “l’evidenziazione del c.d. periculum in mora deve essere adeguatamente circostanziata nella richiesta e deve scaturire da un’approfondita ed attenta analisi della situazione del debitore-contribuente; l’adozione delle misure cautelari, così come la scelta di quelle che si intende adottare, deve, infatti, essere improntata a prudenza, sia in ragione degli effetti che queste misure hanno sulla tutela dell’interesse erariale, prima ancora che sia divenuto certo, liquido ed esigibile, sia per le implicazione che le stesse determinano sul patrimonio dei contribuenti”. Si precisa infine che il concetto di periculum in mora è l’insieme di diversi elementi atti a evidenziare la concretezza del rischio di un comportamento del contribuente tramite il quale i beni disponibili sono sottratti a eventuali azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione in caso d’inadempimento. Il pericolo della riscossione, in conclusione, “deve essere attuale e non solo potenziale” e “può essere desunto sia da dati oggettivi, come la consistenza quantitativa e le caratteristiche qualitative del patrimonio, sia da dati soggettivi quale la condotta del debitore”.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it