Contratto cococo 2019: maternità e malattia, aumentano le tutele concesse

Ci sono novità importanti sul contratto cococo a partire già da quest’anno e riguarda le indennità di malattia e i congedi. Ecco le nuove tutele.

Contratto cococo 2019: maternità e malattia, aumentano le tutele concesse
Contratto cococo 2019: maternità e malattia, aumentano le tutele concesse

Ci sono novità decisamente importanti per i lavoratori subordinati titolari di contratto cococo, novità che partiranno già da quest’anno, entrando quindi subito in vigore contemporaneamente all’apposito decreto legge sulla crisi d’impresa. Nuove tutele anche per i rider. Le modifiche riguardano prevalentemente le indennità di malattia, ma anche il congedo parentale, tra cui anche la maternità. Mutano pertanto le tempistiche richieste relative ai contributi.

Contratto cococo 2019: 1 mese di contributo per maternità e malattia

Infatti, per accedere a indennità e congedi non serviranno più almeno 3 mesi di contributi nella gestione separata totalizzati nei 12 mesi precedenti, bensì solo 1. I soggetti che rientrano nel beneficio sono tutti quei lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata che non sono titolari di pensione o altra tutela obbligatoria, e che quindi pagano l’aliquota contributiva piena (34,23% o 33,72%) e Dis-Coll (25,72%) per i professionisti senza cassa.

Le novità sono principalmente due. Come abbiamo già scritto sopra il requisito contributivo per accedere all’indennità giornaliera di malattia, di degenza ospedaliera, nonché al congedo di maternità e parentale, si riduce a 1 mese (nei 12 mesi precedenti) anziché 3. Permangono invece gli altri requisiti, ivi compreso quello reddituale (reddito non superiore al 70% del massimale contributivo annuo, nel 2019 pari a 70.999 euro).

Contratto cococo 2019: indennità di degenza ospedaliera

Per ciò che concerne l’indennità di degenza ospedaliera, più nello specifico, quest’ultima è aumentata del 100%. Come ricorda ItaliaOggi, infatti, “l’indennità si calcola applicando al massimale contributivo annuo dell’anno d’insorgenza dell’evento, diviso 365 giorni, le diverse misure percentuali indicate in tabella, in base al numero di mensilità di contribuzione, anche non continuative, accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento”. L’indennità di malattia, infine, ammonta al 50% dell’indennità di degenza ospedaliera.

Le novità per i rider

Importanti novità anche per i rider, per i quali però le novità entreranno in vigore 6 mesi dopo la conversione del decreto legge di riferimento. Le modifiche riguardano alcuni aspetti retributivi e contrattuali di questa tipologia dei lavoratori. Prima di tutto si vieta il pagamento dei rider prevalentemente in base alle consegne effettuate. Di seguito i contratti collettivi possono applicare retribuzioni modulari e incentivi. Infine la retribuzione su base oraria è riconosciuta nel caso in cui il rider, nell’arco dei 60 minuti, accetti anche solo una chiamata.

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