Vediamo di seguito di capire quali sono le conseguenze legali, nei casi in cui emerga che un certo documento (rilevante per il diritto) riporta una firma falsa, ovvero scritta da persona diversa da quella a cui la firma fa riferimento.
Firma falsa: qual è l’attuale assetto normativo in merito
L’illecito consistente nella firma falsa – va subito precisato – non è sempre reato: lo è quando chi falsifica la firma, lo fa su un atto pubblico. Infatti, con il decreto legislativo n. 7 del 2016 (“Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili“), il reato di falso in scrittura privata è stato depenalizzato: ne consegue che oggi può rilevare esclusivamente su un piano civilistico, di mero risarcimento danni. Chi continua a rischiare penalmente è invece colui che falsifica un documento indirizzato alla Pubblica Amministrazione o in presenza di un pubblico ufficiale. Insomma nulla è cambiato per chi sottoscrive a nome di altra persona su un atto pubblico (ad esempio un verbale attestante la violazione di norme del Codice della Strada, un atto giudiziario, un rogito notarile).
Dal punto di vista delle pene o sanzioni applicabili, pertanto è necessario distinguere tra firma falsa in atto privato e in atto pubblico. Quando vertiamo in materia di scritture private (ad esempio un contratto, una ricevuta di pagamento o un assegno), la depenalizzazione sopra accennata fa sì che non scatti reclusione e condanna penale per l’autore di firma falsa su un documento privato. Vi sarà però una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare anche a costare ben 16.000 Euro. Spetterà però al giudice incaricato, accertare la falsificazione dell’atto privato ovvero la firma falsa, applicando così effettivamente la legge e la sanzione prevista. Si tratta, inoltre, di un illecito civile che, qualora abbia anche arrecato danni a terzi, potrà comportare l’ulteriore applicazione della sanzione del pagamento di una certa somma di denaro, a titolo di risarcimento danni. L’ammontare della sanzione complessiva sarà comunque deciso discrezionalmente dal magistrato, facendo specifico riferimento ai fatti e alle risultanze di causa (ad esempio rileverà la gravità della violazione, la reiterazione dell’illecito e l’eventuale arricchimento del soggetto responsabile).
La falsificazione di atti pubblici: il meccanismo e le pene
Atto pubblico è invece quell’atto sottoscritto (in modo falso) in presenza di un pubblico ufficiale, oppure una richiesta rivolta ad un ente o ad un ufficio pubblico. In questi casi, come anticipato, c’è rilevanza penale e le possibili conseguenze sono diverse a seconda di chi è l’autore del reato. Se è lo stesso pubblico ufficiale (ad esempio il notaio), è prevista la reclusione in carcere anche fino a 10 anni (art. 476 del Codice Penale); laddove il responsabile sia un privato, invece, la sanzione è ridotta di un terzo (art. 482 del Codice Penale). Pertanto, in queste circostanze, il soggetto leso dall’autore della firma falsa in atto pubblico, potrà difendersi con querela presentata alle autorità, le quali di seguito informeranno la Procura della Repubblica competente per l’avvio delle formalità di rito. Anche in ambito penale, sarà, di fatto, il magistrato incaricato a decidere concretamente la misura del danno, della sanzione e la durata dell’eventuale reclusione, secondo considerazioni tecnico-giuridiche, ma anche legate al caso concreto.
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Qual è la prescrizione
Come visto, apporre una firma falsa, ovvero dar luogo ad un’ipotesi di falso in scrittura privata, è un illecito, anch’esso però sottoposto alla regola della prescrizione. Essa per tale fattispecie è pari a 5 anni dal momento in cui è stato riconosciuto il danno, essendo un illecito civile. Per ciò che attiene agli atti pubblici, la prescrizione per il reato in oggetto è pari a sei anni.
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