Riposo giornaliero 2019: autisti, badanti e allattamento. Quando è ridotto
Riposo giornaliero 2019: qual è la disciplina generale sull’orario di lavoro e i riposi giornalieri. I casi particolari di autisti, badanti e allattamento
Facciamo il punto sul cosiddetto riposo giornaliero per alcune categorie di lavoratori molto diffuse. Infatti la legge, a tutela del diritto alla salute, prevede dei limiti all’orario di lavoro praticato nelle aziende e in tutti gli altri contesti lavorativi. Vediamo quindi come si articola in generale la disciplina in proposito, facendo poi riferimento ai casi di riduzione previsti per alcune categorie specifiche.
Riposo giornaliero 2019 in generale: la fonte normativa di riferimento
È necessario anzitutto menzionare qual è la fonte cardine sulla disciplina dell’orario di lavoro in Italia, ovvero il decreto legislativo n. 66 del 2003, che reca il titolo “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro“. Tale provvedimento sancisce che l’orario settimanale non può superare le 48 ore, per i lavoratori dipendenti (ma ci sono delle deroghe a questo limite). La legge vigente, inoltre, non dispone un orario massimo giornaliero, o meglio si limita a fissare che ogni lavoratore (dipendente) ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
A questo punto ci si potrebbe domandare se, in via generale, è valido o meno l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore, che diminuisce la durata del riposo giornaliero 2019. Salvo i casi di applicazione di deroghe – espressamente previste dal legislatore – il periodo suddetto di riposo giornaliero pari a 11 è ore è obbligatorio: ne consegue che ogni accordo contrattuale che lo riduce è da considerare nullo ed anzi sostituito di diritto dalle disposizioni di legge.
I casi degli autisti, delle badanti e delle persone in fase di allattamento
Ci sono casi particolari e deroghe, come sopra anticipato, rispetto alla disciplina generale sul riposo giornaliero 2019. Per esempio, per gli autisti vale una disciplina specifica, che trova la sua origine nel diritto dell’Unione Europea. In particolare, il Regolamento europeo n. 561 del 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ha disciplinato a livello europeo i tempi di guida, riposo e interruzioni degli autisti adibiti al trasporto di merci o passeggeri. Per essi, è fissato il periodo di guida giornaliero, che non deve superare le 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell’arco della settimana. Conseguentemente le regole generali, in materia di riposo giornaliero 2019, subiscono, in queste circostanze, delle rilevanti variazioni. Inoltre, le interruzioni del lavoro, anch’esse normate dal regolamento in oggetto, sono previste dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza: il conducente potrà avvalersi allora di un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. Tuttavia, tale interruzione del lavoro può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti.
Per ciò che attiene alle badanti, ovvero alle persone che svolgono servizi di assistenza domestica, rileva una sentenza della Cassazione del gennaio 2018. Tale pronuncia ha il merito di chiarire una volta per tutte una questione dibattuta e controversa, e pertanto sancisce (richiamando esplicitamente il decreto suddetto) che anche per chi lavora in casa altrui, vale la regola generale del riposo di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore.
Infine, per quanto riguarda le donne in fase di allattamento, la legge prevede un riposo giornaliero specifico, anche detto permesso per allattamento INPS. Fino al primo anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, la lavoratrice dipendente ha diritto a due ore al giorno di riposo per allattamento, se l’orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, oppure ad un’ora, se l’orario è inferiore a sei.
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