Una circolare dell’Inps diffusa ieri – 9 agosto 2019 – fornisce importanti precisazioni a proposito della riduzione dei trattamenti pensionistici superiori a 100mila euro annui.
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Ricalcolo pensioni 2019: riduzione dei trattamenti superiori a 100mila euro
L’Inps aveva già comunicato la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100mila euro all’anno con una circolare risalente a inizio maggio (circolare n.62 del 7 maggio 2019). L’Istituto, in quella occasione, aveva precisato l’applicazione di quanto disposto dai commi dal 261 al 268 dell’articolo 1 della legge n.145 del 2018.
Successivamente è intervenuto il Ministero del Lavoro che a proposito dell’applicazione del comma 261 dell’articolo 1 della suddetta norma ha voluto precisare che “le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione in parola”.
Sempre dal dicastero si è poi precisato che “Sono, invece, da ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali”.
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Insomma, la riduzione deve riguardare esclusivamente quei trattamenti diretti “a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata”.
Per riepilogare, ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100mila euro lordi su base annua e dell’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi: “non rilevano nei casi in cui sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione” e, al contrario, “rilevano nei casi in cui non sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi assicurativi”.
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