Non di rado nel linguaggio di cronaca, specialmente quella giudiziaria, sono utilizzate parole o espressioni tipiche del latino o comunque di antica origine. Tra queste, periculum in mora e fumus bonis iuris. Vediamo allora che cosa significano, in modo da non essere colti impreparati e comprendere appieno una qualsiasi notizia che li riguardi.
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Periculum in mora: di che si tratta?
Il periculum in mora è una espressione o locuzione latina, che tradotta, significa esattamente “pericolo nel ritardo“, vale a dire il pericolo di un danno grave e irreparabile, causato dal ritardo. Essa è uno dei due fattori che debbono ricorrere affinché sia ottenuto un provvedimento cautelare. L’altro è il cosiddetto fumus bonis iuris, che vedremo tra poco. Aprendo una breve parentesi, un provvedimento cautelare altro non è che una misura emessa a seguito di un’azione cautelare, mirata ad evitare che siano irrimediabilmente compromesse le condizioni o i beni occorrenti per il fruttuoso esercizio di una azione di cognizione o un’azione esecutiva. Tale provvedimento ha natura quindi provvisoria ed opera o prima del processo o durante il suo svolgimento, per finalità di tutela di quanto costituisce materia del processo stesso.
La prova, ovvero la dimostrazione della sussistenza del periculum in mora, nei requisiti del rischio di un danno sia grave che irreparabile, spetta a colui che fa domanda per ottenere la misura o provvedimento cautelare. Per “danno grave” il legislatore fa riferimento alla mole del pregiudizio, calcolata in rapporto al valore del bene oggetto di lite. “Danno irreparabile” attiene invece alla possibilità o meno, in futuro, di riparare al danno.
Un esempio tipico in cui è determinante il periculum in mora è quello dei crediti alimentari come, ad esempio, alimenti, vestiti, riscaldamento, corrente elettrica ecc. Essi hanno la caratteristica di non essere differibili senza un significativo danno patrimoniale o esistenziale.
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Fumus bonis iuris: di che si tratta?
L’altro requisito finalizzato ad ottenere un provvedimento cautelare nell’ambito di un processo, è il cosiddetto fumus bonis iuris. Questa espressione o locuzione latina può essere tradotta come “parvenza o apparenza di buon diritto”, e sta a significare la presunzione della sussistenza di validi presupposti per applicare un istituto giuridico, come ad esempio un provvedimento cautelare (ma anche per ottenere il cosiddetto patrocinio a spese dello Stato). In altre parole, questa espressione è data dalla possibilità che il diritto che un soggetto vanti, esista in concreto. Ovviamente, l’effettiva esistenza del diritto in oggetto sarà vista e valutata dal giudice, attraverso un esame a priori (rispetto al processo in sè), che stabilisca se la pretesa in gioco è infondata o meno.
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