Giudice di merito e di legittimità: qual è la differenza e le funzioni?

Giudice di merito e di legittimità: chi sono, come si distinguono e perchè è fondamentale non confonderli. Ecco cosa ricordare

Giudice di merito e di legittimità: qual è la differenza e le funzioni?
Giudice di merito e di legittimità: qual è la differenza e le funzioni?

Così come esistono differenti controversie giudiziarie (ad esempio separazione, risarcimento danni ecc.), allo stesso modo esistono giudici di ambito differente, a seconda dell’area in cui concretamente operano ed emettono provvedimenti (ad esempio giudici tributari, civili ecc.). Esiste però una particolare distinzione che, tra le tante, è opportuno ricordare: quella tra giudici di merito e di legittimità. Vediamo allora di che si tratta.

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Giudice di merito: che funzione svolge?

Il giudizio di merito è la causa di tribunale, finalizzata a chiarire tutte le vicende, i fatti e gli avvenimenti che hanno portato le parti alla lite innanzi al magistrato. Il giudice di merito, appunto, ha proprio la finalità di ricostruire queste dinamiche, essendo esse stesse parte integrante della motivazione e del ragionamento del giudice, che emette la sentenza con un particolare contenuto. Tale ricostruzione è operata dal giudice attraverso i racconti delle parti in causa, la produzione di documenti e ogni tipo di prova ritenuta idonea, nonché attraverso le spesso decisive testimonianze.

La sentenza di questo giudice sarà quindi frutto della valutazione delle pretese delle parti, dei fatti e delle prove prodotte. Ma anche del corretto inquadramento del caso concreto nelle regole giuridiche valevoli per un certo tipo di controversia (ad esempio le regole penalistiche sulle sanzioni per il reato di truffa, in caso di controversia caratterizzata da artifici o raggiri per ottenere un ingiusto profitto). Il giudice, valutando ogni elemento di fatto ed ogni elemento di diritto, è definito giudice di merito, poiché appunto entra nel merito, motivando nella sentenza le ragioni di fatto e di diritto su cui ha basato il proprio convincimento.

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Giudice di legittimità: che funzione svolge?

A questo punto, cerchiamo di capire perché un giudice di legittimità è diverso da un giudice di merito. Il giudice di legittimità svolge la sua analisi non con riferimento anche alle questioni di fatto, ma soltanto con riferimento alle questioni di diritto. In altre parole, non sottopone i fatti oggetto di causa ad una nuova e successiva valutazione e giudizio di merito. Pertanto, la valutazione del giudice di legittimità opera su una controversia in passato già decisa da altro giudice (di merito). Infatti, il giudizio di legittimità è mirato a verificare la corretta applicazione, da parte del precedente giudice, dei principi di legge e della normativa che attiene alla controversia.

Insomma, il giudice di legittimità non guarda né al fatto né al merito, bensì alle questioni di diritto sostanziale e processuale e quindi agli aspetti più tecnici della lite. La Corte di Cassazione è, nel nostro ordinamento giuridico, il giudice di legittimità per antonomasia. Laddove il vaglio della Suprema Corte stabilisca che la sentenza del giudice di merito contiene uno o più errori sul piano dell’applicazione del diritto al caso concreto, questo provvedimento sarà annullato. Pertanto sarà possibile l’eventuale rinvio ad altro giudice di merito per una nuova decisione sulla controversia.

Com’è evidente quindi, giudice di merito e giudice di legittimità sono due figure con funzioni nettamente diverse e, sul piano temporale, il giudice di legittimità interviene sempre, in un secondo tempo, rispetto ad un provvedimento del giudice di merito.

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