Fattura elettronica: corrispettivi giornalieri non riscossi e resto, il comunicato
Ultime notizie in merito alla fattura elettronica e alla trasmissione dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate: il chiarimento.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti importanti tramite la Risposta n. 338 a un interpello avente come oggetto la fattura elettronica, e più nel dettaglio la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, con particolare focus su quelli non riscossi e sull’opzione del resto. Come è ben noto, infatti, il Dlgs n. 127/2015 (art. 2) ha stabilito che le imprese di grande distribuzione con volume d’affari superiore a 400.000 euro, a partire dal 1° luglio 2019, sono soggette all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’AdE dei corrispettivi giornalieri. In merito a ciò si richiama anche il decreto interministeriale del 7 dicembre 2016, che ha disciplinato l’emissione di un “documento commerciale” (fatta eccezione per l’emissione della fattura, se previsto e richiesto), stabilendone il contenuto (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell’emittente, data e ora di emissione, numero progressivo, numero di p. Iva dell’emittente, ubicazione dell’esercizio, descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi, etc.).
Fattura elettronica: trasmissione corrispettivi giornalieri, il Layout del Documento Commerciale
Nel Quesito si legge che le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi con riferimento al Dlgs sopraccitato, prevedono tra gli allegati un nuovo Layout documento commerciale, che va a riepilogare le voci che il documento deve contenere. Tra queste voci sono incluse anche quelle relative al pagamento adottato (“contante, elettronico, ticket – il non riscosso, il resto). La domanda oggetto dell’interpello è quindi la seguente: “Nell’ipotesi di pagamento in contanti e consegna all’addetto alla cassa di una somma di denaro superiore al corrispettivo dovuto” è possibile “non valorizzare la voce resto”? Nel caso in questione, infatti, sono risultati degli ammanchi di cassa inferiori “laddove gli addetti alle casse calcolino l’importo del resto in via autonoma, senza affidarsi al supporto del registratore telematico, e una maggiore velocità dell’addetto di cassa nel gestire la consegna del resto”. Per l’istante la voce Resto nel documento commerciale non andrebbe valorizzata, perché rappresenta solo una modalità tecnica finalizzata a supportare l’addetto alla cassa nella determinazione del resto da consegnare. Questo non dovrebbe creare problemi, in quanto all’Amministrazione Finanziaria interessa “tracciare il tipo di pagamento adottato, non riscosso, non risultante invece rilevante l’elemento resto”. Andiamo a vedere adesso la risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Trasmissione corrispettivi 2019: come si semplificano
Fattura elettronica e trasmissione corrispettivi: la Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’AdE cita l’articolo dl Dlgs, secondo il quale l’obbligo per chi registra volumi d’affari superiori a 400 mila euro (dal 1° luglio 2019) sarà esteso a tutti a partire dal 1° gennaio 2020. Il richiamo è anche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, prot. N. 182017, modificato di recente dal Provvedimento del 18 aprile 2019, prot. N. 99297. Qui “è stata disciplinata la Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri”. Ed è stato quindi definito “per assicurare la necessaria e inderogabile uniformità, il Layout del documento commerciale, il quale prevede, tra le diverse voci, anche il resto, la cui compilazione è volta a tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell’operazione di incasso”. In conclusione, tuttavia, l’Agenzia specifica che l’eventuale mancata specificazione di tale informazione non è direttamente sanzionabile.
Per consultare integralmente la Risposta n. 338 dell’AdE, potete recarvi su questa pagina.
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