Panino da casa nelle mense scolastiche: arriva il no della Cassazione
Panino da casa nelle mense scolastiche: per la Corte di Cassazione è vietato. Ecco le motivazioni della recente sentenza.
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata un caso molto discusso ultimamente a livello di opinione pubblica. Si tratta di un iter iniziato nel 2014, una vera e propria battaglia giudiziaria, frutto un’iniziativa di un comitato di genitori torinesi, i quali chiedevano che i figli potessero consumare nei locali scolastici ovvero nella mensa scolastica, il panino portato da casa. Vediamo allora che cosa ha deciso la Suprema Corte su questa vicenda.
Panino da casa: la vicenda e cosa ha stabilito la Cassazione
La corte di Appello di Torino, in secondo grado, aveva dato ragione ai genitori, ammettendo cioè la possibilità di portare il panino da casa e di mettere, quindi, cibo ed altri alimenti nello zaino, per poi consumarli a scuola, al posto del cibo offerto dalla mensa. Contro questa sentenza, il ricorso in Cassazione del Comune di Torino e del Miur.
Alcune dichiarazioni della sindaca di Torino, in merito a questa vicenda, hanno inteso dare rilevanza all’attività di mensa scolastica, in quanto espressione, anch’essa, di un servizio educativo, pedagogico e sociale. Il cibo, ha poi aggiunto, resta un momento formativo fondamentale, che non è in alcun modo scollegato da ciò che avviene in aula.
La Corte di Cassazione è però stata chiara e risolutrice della questione del panino da casa, nella sua recente pronuncia. Ha infatti stabilito che: “un diritto soggettivo perfetto ed incondizionato all’autorefezione individuale, nell’orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile“. Insomma i genitori non possono decidere autonomamente, circa l’alimentazione del figlio che si trovi a scuola. A seguito di questa sentenza, il Comune di Torino ha però chiarito i possibili scenari futuri, ammettendo il diritto dei genitori di partecipare al procedimento amministrativo di scelta dell’impresa fornitrice e dei cibi da inserire in menu’.
In conclusione, riportiamo le parole, decisive ed assai chiare, della Cassazione: “L’istituzione scolastica non è un luogo dove si esercitano liberamente i diritti individuali degli alunni, né il rapporto con l’utenza è connotato in termini meramente negoziali”, ma piuttosto “è un luogo dove lo sviluppo della personalità dei singoli alunni e la valorizzazione delle diversità individuali devono realizzarsi nei limiti di compatibilità con gli interessi degli altri alunni e della comunità, come interpretati dell’istituzione scolastica mediante regole di comportamento cogenti, tenendo conto dell’adempimento dei doveri cui gli alunni sono tenuti, di reciproco rispetto, di condivisione e tolleranza“.
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