Il soggetto invalido che fa richiesta di Legge 104 può vedersela rifiutata dopo l’apposita visita specialistica che consentirebbe l’accesso alle agevolazioni previste. Ciò potrebbe essere penalizzante soprattutto per i lavoratori con handicap, perché non avrebbero diritto ad alcuni benefici importanti, come ad esempio la possibilità di essere trasferito in una sede più vicina o la facoltà di rifiutare un trasferimento di sede. Resta poi il discorso delle mansioni previste per lo svolgimento della determinata attività lavorativa, ma anche le ore di lavoro stesse.
Cosa fare con Legge 104 negata
Come spiega l’Avv. Valentina Azzini su La Legge Per Tutti, in questi casi le soluzioni non sono molte, purtroppo. Si potrebbe comunque tentare di farsi visitare dal medico dell’ente per il quale lavora: da questa visita si potrebbe infatti determinare l’effettiva compatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e le mansioni da lui svolte, per valutare se lo svolgimento dell’attività professionale possa essere continuato nel modo corretto. In caso contrario, il datore di lavoro, su verbale del medico, potrebbe ragionare su un mutamento di mansioni o limitazioni per gli incarichi da svolgere, senza dimenticare la possibilità di convertire il proprio orario di lavoro (ad esempio, da full time a part-time), per cui, su eventuale richiesta da parte di altri dipendenti, avrebbe la precedenza.
Quando fare ricorso
In caso di Legge 104 negata, il soggetto sottoposto alla visita medica, se pensa che la commissione preposta abbia sbagliato il referto, può presentare ricorso, come abbiamo spiegato in questo articolo. Nell’eventualità di handicap non riconosciuto, il soggetto potrà ricorrere al Tribunale competente (avrà 6 mesi di tempo) e sottoporsi in seguito all’Accertamento Tecnico Preventivo (su richiesta) che sarà effettuata da un Consulente Tecnico d’Ufficio incaricato dal giudice, a cui poi seguirà la decisione finale imposta dal giudice. Nell’eventualità di un ulteriore esito negativo, si potrà presentare ricorso ancora una volta, ma in tempi più brevi (entro 30 giorni dall’ultima visita).
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