Di seguito cerchiamo di capire se un automobilista vittima di incidente stradale, può essere effettivamente risarcito due volte, per effetto del cumulo dell’indennizzo polizza infortuni e incidente automobilistico. È una questione su cui alcuni mesi fa è intervenuta la Corte di Cassazione, attraverso una sentenza che, di fatto, costituisce un precedente giurisprudenziale oggi determinante, per circostanze di eventuale doppio risarcimento. Vediamo allora di che si tratta.
Essere risarciti 2 volte per incidente stradale: il contesto di riferimento
Si tratta di una situazione non certo rara: un qualsiasi conducente di un mezzo a motore sottoscrive una polizza infortuni con la propria assicurazione di fiducia, espressamente mirata a coprire ogni tipo di danno patito. A seguito di incidente stradale, l’interessato ha subito dei danni alla salute, per i quali – in un secondo tempo – chiede risarcimento all’assicurazione. Con essa infatti in precedenza era stato firmato il contratto di polizza rc-auto. L’assicurazione in oggetto prontamente versa l’indennizzo con assegno, a ristorare il suo cliente per quanto successo.
Il punto è capire se la legge ammette che la vittima di danni da incidente stradale, possa recarsi presso altra assicurazione di fiducia, con la quale sia stato già stipulato un contratto di polizza infortuni privata, al fine di ottenere – anche in questo caso – una ulteriore somma a ristoro dell’incidente. Si tratterebbe insomma della possibilità di essere risarciti 2 volte per lo stesso fatto.
È importante aver ben chiare, a priori, quali siano le conseguenze di una situazione del genere. Ciò ricordando che la polizza di assicurazione resta sempre e comunque un contratto sottoscritto da due parti in cui una (la compagnia di assicurazione), previa riscossione di un premio, si impegna a tutelare l’altra (il cliente assicurato), in tutte le circostanze in cui abbia luogo un evento dannoso (in questi casi un incidente stradale), versando un risarcimento economico.
La risposta della giurisprudenza alla questione: il “principio indennitario”
In effetti, considerazioni di buon senso oltre che di diritto, fanno pensare che, per l’automobilista leso dall’incidente, non ci sia possibilità di lucrare dagli infortuni subiti, ed essere risarciti 2 volte per cumulo. Evidenti sarebbero infatti gli aspetti fraudolenti della condotta del guidatore che “cerca” l’incidente, per guadagnarci. Infatti, il risarcimento è finalizzato a coprire esclusivamente i danni patiti (fisici, economici e morali) e nient’altro. In questi casi, è usata l’espressione “principio indennitario” (dal latino “compensatio lucri cum damno”). In altre parole, sulla vittima di incidente stradale, grava il divieto di cumulo tra risarcimento integrale e l’indennizzo a lui dovuto dall’assicurazione infortuni.
A questo punto, o dal risarcimento polizza rc-auto è detratta l’indennità infortuni, oppure al contrario dall’indennizzo per la polizza fatti accidentali è da sottrarre la somma ricevuta a titolo di risarcimento rc-auto. La Corte di Cassazione, peraltro, si è posta sulla stessa linea, in quanto in una sentenza del 2018, ha sancito che, in caso di danni da fatto illecito (incidente stradale), il danneggiato non può cumulare il risarcimento integrale con tutto l’indennizzo (teoricamente previsto). Altrimenti la parte lesa riceverebbe un beneficio maggiore rispetto al risarcimento danni spettante. In conclusione, non è mai ammesso il doppio risarcimento attraverso due autonomi e pieni ristori (rc-auto e polizza infortuni privata), ma piuttosto uno compensa l’altro, in modo da aversi proporzione tra danno patito e ristoro monetario.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it