Visita fiscale Inps: assenza giustificata e comunicata non punibile

Visita fiscale Inps: solo motivazioni adeguate e previa comunicazione agli organi di controllo permettono di essere dispensati dall’obbligo di reperibilità

Visita fiscale Inps: assenza giustificata e comunicata non punibile

Una nuova sentenza della Cassazione chiarisce i termini dell’obbligo di reperibilità per la visita fiscale Inps: solo se esistono delle motivazioni fondate ed esclusivamente nel caso in cui si fornisca comunicazione agli organi di controllo con adeguato anticipo si è dispensati.

Visita fiscale Inps: anche il ritardo nella comunicazione va giustificato adeguatamente

La sentenza n.19668 del 22 luglio 2019 riguarda il caso di un lavoratore che ha presentato ricorso contro l’Inps perché gli fosse riconosciuta l’indennità di malattia nonostante fosse stato trovato due volte assente ai controlli domiciliari predisposti dall’ente. Dunque, il suddetto lavoratore ha dimostrato di essersi assentato dal proprio domicilio una volta per ritirare dei referti medici e la seconda per andare dal dentista.

Inizialmente, il ricorso è stato accolto dalla Corte d’appello: secondo i giudici le motivazioni fornite dal lavoratore per giustificare l’assenza erano adeguate. Successivamente, però, la Cassazione ne ha ribaltato la decisione: l’indennità di malattia non può essere riconosciuta al lavoratore irreperibile presso il proprio domicilio in luogo della visita fiscale Inps a meno che l’allontanamento non sia stato previamente segnalato all’ente.

Visita fiscale Inps: lavoratore obbligato a “cooperare”

D’altra parte, la comunicazione tardiva o l’omessa comunicazione dell’irreperibilità presso il proprio domicilio in occasione della visita fiscale non fa decadere automaticamente il diritto all’indennità di malattia a meno che il ritardo o l’omissione non siano a loro volta giustificati precisano gli ermellini.

Per riepilogare, usando le stesse parole dei giudici, “l’obbligo dell’INPS di erogare l’indennità di malattia permane, anche a fronte di un comportamento del lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, quale l’indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio, e considerato l’obbligo di cooperazione in capo all’assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela”.

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