Obbligo di reperibilità vacanze 2019: quando scatta e come funziona
Obbligo di reperibilità: quando scatta per il lavoratore e quali conseguenze comporta. Su quali fonti normative è fondato.
Cerchiamo di capire come funziona l’obbligo di reperibilità durante le vacanze estive, a seconda delle diverse ipotesi pratiche che possono presentarsi. Nelle ferie – è risaputo – ogni lavoratore vorrebbe poter staccare la spina anche dal contesto lavorativo, ma ci sono circostanze in cui tale obbligo di reperibilità scatta comunque. Vediamole.
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Obbligo di reperibilità: di che si tratta e su quali basi normative è fondato
L’obbligo di reperibilità, come è facile intuire, è un concetto giuridico che comporta che il lavoratore debba essere a disposizione dell’azienda, per necessità e motivi improvvisi ed imprevedibili, anche durante le vacanze o ferie estive. Fondamentalmente, occorre però un documento scritto che preveda tale ipotesi, vale a dire un contratto collettivo nazionale oppure un accordo scritto in tal senso tra azienda e lavoratore, con una clausola contrattuale ad hoc che preveda l’obbligo di reperibilità. Pertanto, in queste circostanze, il lavoratore è tenuto ad un impegno (potenzialmente) costante, a favore delle esigenze del datore di lavoro, anche al di fuori quindi del normale orario di lavoro. Ciò non toglie che quest’obbligo di reperibilità sia controbilanciato dal diritto, a favore del lavoratore, di ottenere un’indennità aggiuntiva rispetto alla propria retribuzione ordinaria, per le ore prestate a titolo di straordinario.
Laddove non vi siano prescrizioni in tal senso, previste o nel CCNL di riferimento oppure nello specifico accordo tra lavoratore e azienda, il lavoratore è da ritenersi esonerato dal rispetto dell’obbligo di reperibilità durante le ferie in Italia o all’estero. Queste, peraltro, sono le indicazioni emerse recentemente dalla Corte di Cassazione.
Eventuali obblighi di risarcimento a carico dell’azienda
Il lavoratore è comunque garantito anche sotto altri aspetti. Infatti, nel caso in cui il dipendente torni, essendo richiamato dall’azienda, potrà ben darsi che questi debba conseguentemente annullare le ferie o le vacanze prenotate presso una località di villeggiatura. Ciò ovviamente comporta delle spese di risarcimento (per giorni di albergo pagati ma non goduti, per visite pagate a mostre o musei ecc.), a carico del datore di lavoro. Tale somma sarà aggiunta all’indennità sopra accennata ed, in ogni caso, sarà assicurato al lavoratore di poter fare le ferie in altro periodo dell’anno.
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