In questi giorni sta facendo molto discutere il decreto migranti TAR, che interviene sulle misure adottate sulla base dal Decreto Sicurezza bis, frutto dell’iniziativa del Ministero dell’Interno. Vediamo allora di fatto cosa comporta questo pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e quali sono gli aspetti centrali di esso.
Decreto migranti TAR: la vicenda e il provvedimento in oggetto
I fatti raccontano che il Presidente del Tar Lazio, con decreto del 14 agosto scorso, ha accolto l’istanza cautelare proposta nei confronti del provvedimento emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture, espressamente finalizzato a proibire l’ingresso, il transito e la sosta della nave Open Arms nel mare territoriale italiano.
Tale provvedimento era stato preso in applicazione delle norme contenute nel Decreto Sicurezza bis, recentemente entrato in vigore. Pertanto, il giudice amministrativo ha di fatto autorizzato comunque l’entrata delle nave nelle nostre acque, al fine di dare “immediata assistenza alle persone maggiormente bisognevoli“.
Da un punto di vista tecnico, il decreto migranti cautelare del TAR è un atto tipicamente “provvisorio” e necessitato da ragioni di urgenza, destinato ad essere vagliato dallo stesso Tar in sede collegiale, in seconda battuta, nella sua successiva riunione in camera di consiglio (prevista a settembre).
In quella sede, il collegio di giudici amministrativi valuterà – con ordinanza ad hoc – se confermare o riformare i contenuti della precedente determinazione, provvedendo quindi in modo definitivo sulla richiesta di misure cautelari (in questo caso con riferimento alla vicenda dei migranti a bordo della Open Arms).
Le ragioni del provvedimento TAR e i punti cruciali
Come detto, il decreto migranti in oggetto è stato emesso dal Presidente del Tar in via d’urgenza, dato che ciò consente il Codice del processo amministrativo, per tutti i casi in cui non sia possibile – per la gravità della situazione – la trattazione, seguendo il calendario delle camere di consiglio del collegio (e quindi tempistiche non immediate). Dal punto di vista dei fondamenti del decreto TAR in questione, esso è basato su due fattori. Il primo fa riferimento alle condizioni di oggettiva difficoltà della nave, situata nell’area di soccorso e ricerca della Libia e agli obblighi che ne derivano a carico dello Stato italiano, in base alle norme del diritto internazionale in tema di soccorso.
In altre parole, il TAR Lazio ha giustificato il suo provvedimento, in considerazione del fatto che – in base alla nostra Costituzione – le leggi ordinarie (come il Decreto Sicurezza-bis della vicenda) non possono, comunque, derogare agli obblighi assunti dallo Stato italiano con convenzioni internazionali (in questo caso, con specifico riferimento ai doveri di soccorso di persone in mare).
Il secondo fattore che fonda il decreto migranti cautelare è legato alla segnalazione di un’affermazione, a giudizio del TAR stesso, contraddittoria, contenuta nel provvedimento ministeriale oggetto di contestazione. In esso infatti è affermato che il transito della nave Open Arms in acque italiane, costituirebbe un passaggio “non inoffensivo” in base alla Convenzione ONU di Montego Bay, recepita anche dall’Italia nel 1994.
Per passaggio “non inoffensivo” è da intendersi un transito capace di costituire pericolo per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato. Il TAR Lazio sottolinea quindi che questi elementi non possono ritenersi integrati dalla vicenda in esame, relativa invece al soccorso in mare di naufraghi o di rifugiati. Come ulteriore fondamento del decreto migranti in oggetto, il giudice di Roma fa riferimento alla situazione di stress anche psicologico delle persone soccorse e pertanto sottolinea un’esigenza imprescindibile di umanità. Tali aspetti sono alla base dell’urgenza che ha portato all’emanazione del decreto migranti TAR.
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