Affrontiamo di seguito l’argomento dei diritti d’immagine di personaggi famosi, i cosiddetti VIP, quali calciatori ed attori. È interessante sapere cosa sono e come funzionano, vista anche la frequenza con cui i diritti d’immagine sono citati nei fatti di cronaca. Vediamo inoltre perché è opportuno suddividere questi diritti, a seconda che si riferiscano a persone comuni oppure a personaggi celebri.
Diritti d’immagine: di che si tratta?
La legge che regola i rapporti tra privati, non attiene esclusivamente a rapporti di tipo economico o commerciale (ad esempio un contratto relativo alle prestazioni sul campo, stipulato tra una società sportiva e un calciatore), ma anche disciplina situazioni o diritti legati a beni meritevoli di tutela, ma non riconducibili direttamente alla sfera patrimoniale o economica.
Tra questi, ad esempio, il diritto alla riservatezza, ma anche i diritti d’immagine. Il diritto all’immagine è quella posizione, avente rilievo per il diritto e meritevole di tutela, in cui si trova il soggetto il cui aspetto esteriore sia oggetto di una trattativa, di un contratto e, in ogni caso, di un’operazione avente rilievo per la legge. Se è vero che tutte le persone godono dei diritti d’immagine, è altrettanto vero che specialmente per i personaggi famosi, quali calciatori o attori, tale diritto assume un rilievo specifico.
Tecnicamente, la propria immagine (ovvero ciò che appare all’esterno della propria persona), così come il nome, è un elemento che contraddistingue in modo non equivoco una persona e la differenzia da tutte le altre. Insomma, parlare di diritti d’immagine significa parlare del più ampio diritto all’identità personale che, nella realtà concreta, si esprime nell’interesse, giuridicamente meritevole di tutela, a non veder alterato all’esterno e verso terzi, il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, ecc.
Insomma, tutelare i diritti d’immagine significa proteggere diritti assoluti della persona, la quale, per questa via, è sicura che la propria immagine non sia esposta, pubblicata o divulgata senza il proprio consenso, e comunque senza adeguate trattative e contratti o al di fuori dei casi ammessi dalla legge. E ciò indipendentemente da eventuali danni al decoro ed alla reputazione, che possano derivare dalla notorietà o dalla pubblicazione di determinati fatti.
La distinzione di questi diritti in base alla celebrità
Insomma, i diritti d’immagine sono legati alla legittima pretesa che ogni persona ha a non veder alterato o comunque mostrato a chiunque, alcun elemento della propria persona, attraverso la diffusione di foto, filmati o di qualsiasi altro contenuto, che abbia l’effetto di render nota a terzi la propria immagine, senza consenso. Tuttavia c’è differenza tra diritti d’immagine di persone comuni e diritti d’immagine di VIP quali calciatori o attori.
Per i primi, infatti, la tutela dei diritti d’immagine è, in qualche modo, più piena. La legge afferma che la violazione di questi diritti ricorre ogni volta che la diffusione della propria immagine o ritratto, sia avvenuta senza il consenso della persona in questione. In tali circostanze, è in gioco un’ipotesi di abuso dell’immagine altrui, che comporta una tutela inibitoria (mirata alla cessazione dell’abuso) e risarcitoria (mirata ad ottenere una somma di denaro, a titolo di ristoro per il danno patito).
Il principio generale è quindi quello del consenso, ma non vale nella stessa misura per attori e calciatori. Infatti, ai sensi dell’art. 97 della legge sul diritto d’autore, non è necessario il consenso della persona ritratta, quando la riproduzione dell’immagine sia fondata sul fatto stesso della fama del personaggio pubblico, e soprattutto sia fondata su necessità meritevoli (ad esempio di tipo scientifico, culturale o quando la riproduzione è dovuta a fatti ed avvenimenti svoltisi in pubblico). Pertanto le foto di un calciatore o di un attore presente ad una mostra o ad un incontro con i fan, e pubblicate senza consenso, sono assolutamente legittime.
Ciò non significa però libertà totale di pubblicare le immagini di altre persone (pur famose). Infatti la legge esclude l’utilizzo dell’immagine in tutti i casi in cui la divulgazione sia stata fatta per finalità pubblicitarie e quindi di lucro, e senza consenso (sfruttando l’immagine di un calciatore o attore per guadagnare). Ugualmente illecita è la divulgazione che lede onore e reputazione della persona famosa. In conclusione, appare il caso di ricordare che, affinché sia legittima la pubblicazione del ritratto del calciatore o attore per finalità di vendita di un certo prodotto, occorre semplicemente una trattativa alla base, mirata a porre le condizioni per lo sfruttamento della propria immagine a fini commerciali (e ciò ovviamente dietro adeguato compenso).
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